Cassazione Penale, Sentenza n. 2775/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa (cd. 'ndrangheta', cosca Fontana-Saraceno). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza del riesame non avrebbe indicato gravi indizi specifici riferibili al solo Trapani Giovanni, si sarebbe limitata a ricostruire la storia della cosca e avrebbe valorizzato elementi generici e parentele (rapporti con il cognato Salvatore Saraceno e il fratello Bruno) senza attribuire al ricorrente episodi individuabili e temporalmente riferibili. Si contestava inoltre che alcune dichiarazioni e intercettazioni fossero neutre o riferibili indistintamente ai fratelli Trapani, e si richiamava il precedente non luogo a procedere nel procedimento Olimpia bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui ha rilevato vizi della motivazione del Tribunale del riesame: l'ordinanza non ha sufficientemente individualizzato fatti, ruoli e tempi idonei a dimostrare la partecipazione stabile del ricorrente al sodalizio mafioso, avendo spesso valutato elementi in termini generici o confusi fra i due fratelli. Pur ribadendo i limiti del controllo di legittimità (che non può rimettere in discussione il giudizio di merito sui fatti) la Cassazione ha constatato illogicità e carenze argomentative tali da richiedere un nuovo esame. P.Q.M. ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al tribunale del riesame di Reggio Calabria, disponendo gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che incrimina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; nel caso è la contestazione principale a carico dell'indagato (presunta appartenenza alla cosca Fontana-Saraceno).
art. 99 c.p.
Articolo richiamato nell'atto di gravame insieme all'art. 416-bis; nel contesto è citato come riferimento alla contestazione della natura mafiosa dell'associazione.
art. 273 c.p.p.
Articolo richiamato dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni di violazione di legge; nel contesto è utilizzato per contestare la qualificazione e la contestazione del reato in relazione agli elementi probatori.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione utilizzati: lett. b) per la violazione di legge, lett. e) per il vizio di motivazione. La Corte li ha ritenuti pertinenti per esaminare la congruità logica e giuridica della motivazione del riesame.
art. 649 c.p.p.
Richiamato nel procedimento di merito relativo al precedente Olimpia bis: il precedente provvedimento aveva fatto riferimento alla chiusura della contestazione sino al luglio 1991 e al vissuto decisionale richiamando l'art. 649 c.p.p. nella motivazione del GIP in quella sede.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata dalla Cassazione per il rinvio al tribunale del riesame competente; disciplina le conseguenze dell'annullamento con rinvio degli atti cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non svolge un nuovo esame probatorio di merito, ma può annullare un provvedimento cautelare quando la motivazione del giudice di merito presenti carenze logiche o giuridiche tali da rendere inconcludente il nesso tra indizi e probabilità di colpevolezza.
- Per sostenere la misura cautelare per associazione mafiosa occorre motivare con elementi specifici e individualizzati (episodi, ruoli, tempi) relativi al singolo indagato; riferimenti generici a parentele, notorietà di appartenenza storica o a comportamenti attribuiti indistintamente a piu' soggetti sono spesso insufficienti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni devono essere valorizzate con indicazione del contenuto, del periodo cui si riferiscono e della loro attinenza al ruolo attribuito: dichiarazioni generiche o non temporalmente riferite possono essere considerate neutre.
- Un precedente giudicato (assoluzione o non luogo a procedere) non necessariamente impedisce nuove contestazioni se la nuova imputazione riguarda tempi o fatti non coperti dal giudicato; occorre però che i giudici spieghino il rapporto tra i precedenti decisioni e i nuovi elementi.
- È essenziale distinguere tra partecipazione stabile a un'associazione mafiosa e forme di collusione o concorso esterno: le prime richiedono prova di inserimento organico e continuità, mentre le seconde possono emergere anche da episodi di collaborazione occasionale.
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