Sentenza n. 82/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 1101/2020 del 03/12/2020, reso nel giudizio monitorio n. 1669/2020 R.G., dichiarato esecutivo, previo rigetto della opposizione, con la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 20/2023 del 17/01/2023, resa nel giudizio di opposizione n. 175/2021 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale di Campobasso, relativo al pagamento di somme dovute per la rideterminazione del fondo di risultato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1101/2020, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 20/2023, divenuta irrevocabile. Il titolo ingiungeva alla Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise il pagamento di € 7.462,75, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Nonostante le notifiche del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento, neppure dopo numerose diffide. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. L'amministrazione intimata, regolarmente notificata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo, definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e non adempiuto, costituisce un provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all'indirizzo PEC istituzionale dell'amministrazione. Nel merito, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'integrale adempimento, ha accertato l'inottemperanza e ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare al ricorrente € 7.462,75, gli interessi come da titolo e le spese della procedura monitoria, pari a € 500,00 per competenze e € 118,50 per esborsi, oltre accessori. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, senza compenso, individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni. La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ric comprende, tra i titoli azionabili in ottemperanza, gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato; il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo rientra in tale categoria.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo consente di attribuirgli valore di cosa giudicata ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 1988 c.c.
È richiamato quale fondamento del riconoscimento del debito effettuato dalle deliberazioni del Commissario Liquidatore, poi posto a base della procedura monitoria.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'azione di ottemperanza, rientrando tra gli altri provvedimenti del giudice ordinario considerati dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
- La mancata dimostrazione dell'integrale adempimento del titolo giudiziale, in presenza di una specifica domanda di ottemperanza e dell'inerzia dell'amministrazione intimata, consente di accertare l'inottemperanza e imporre l'esecuzione del pagamento dovuto.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuta automaticamente quando il giudice abbia già predisposto un rimedio esecutivo mediante la nomina di un commissario ad acta; essa può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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