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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4813/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta con rito abbreviato per il reato di lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 585 c.p., con aggravante di essere state commesse in due persone riunite). L'imputato deduce: (1) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione; (3) utilizzabilità irregolare delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni alla polizia giudiziaria in assenza di difensore (quando già avrebbe dovuto essere considerato indagato); (4) mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria corrispondente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: non risultano provati né un'aggressione fisica effettiva subita dal suocero Pasquale, né la proporzione e l'unica alternativa idonea della reazione del ricorrente, requisiti necessari per la legittima difesa; analogamente la protesta del danneggiato non integra un "fatto ingiusto altrui" tale da giustificare la provocazione né giustifica una reazione manifestamente sproporzionata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto che le sommarie informazioni rese senza difensore non avrebbero dovuto essere utilizzate, ma ha dichiarato l'errore di diritto non decisivo: la condanna si regge infatti su altri elementi utilizzabili (la querela dell'offeso e la testimonianza della vicina Moratelli) che, anche espungendo le dichiarazioni incidenti, mantengono la "prova di resistenza". Infine il rifiuto di convertire la pena detentiva è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito in considerazione della gravità del fatto e della mancanza di segni di resipiscenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    artt. 110, 582, 585, 52, 133

    Art. 110: concorso di persone nel reato; artt. 582 e 585: fattispecie di lesioni personali e relative sanzioni; art. 52: principio della legittima difesa, interpretato dalla Corte come soggetto a condizioni stringenti (violenza effettiva, necessità, proporzione e assenza di alternative meno dannose); art. 133: criteri per la determinazione/ sostituzione della pena, la cui applicazione rimane discrezionale nel giudice del merito e consente di motivare sui criteri ritenuti decisivi.

  • Codice di Procedura Penale

    Art. 619 c.p.p.: censurata l'errata valutazione di utilizzo di dichiarazioni rese senza difensore; tuttavia la Corte richiede che, nel vizio di utilizzabilità, si dimostri l'incidenza sull'esito del giudizio (prova di resistenza). Art. 616 c.p.p.: disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Decreto-Legge

    d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 co. 8

    Norma procedurale richiamata sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi per cassazione: la requisitoria scritta del P.G. è stata depositata ai sensi della previsione secondo cui l'udienza orale è facoltativa salvo richiesta.

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede prova di un'aggressione effettiva, l'elemento dell'immediatezza, la necessità dell'intervento e la proporzione tra offesa e difesa; se manca anche uno solo di questi requisiti la scriminante non opera.
  • La circostanza attenuante della provocazione presuppone un "fatto ingiusto altrui" valutato oggettivamente (non secondo la sensibilità dell'imputato) e una reazione non evidentemente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto.
  • Le dichiarazioni rese a sommarie informazioni senza difensore sono inutilizzabili se la persona avrebbe dovuto essere sentita come indagato; tuttavia, in sede di giudizio abbreviato, altri atti acquisiti regolarmente (p.es. querela, testimonianze) possono sostenere la condanna: chi impugna l'utilizzabilità deve dimostrare in cassazione l'incidenza di quell'elemento sulla "prova di resistenza".
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la gravità del fatto e la mancanza di segni di ravvedimento possono giustificare il rifiuto.
  • In cassazione le censure ritenute già valutate e motivatamente respinte in appello sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se non emergono nuovi profili di illegittimità rilevanti.

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