Cassazione Civile, Ordinanza n. 28512/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva negato alla società contribuente l'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie, ritenendo che l'attività di chiropratica non potesse essere qualificata come attività sanitaria ai fini IVA in assenza del regolamento attuativo della disciplina professionale e del relativo albo/registro. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo non decisiva la mancanza del regolamento attuativo e valorizzando l'accertamento in fatto circa la natura sanitaria delle prestazioni, la loro equiparabilità ad altre prestazioni sanitarie e lo svolgimento sotto direzione medica. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina IVA europea e nazionale, dell'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972, dell'art. 2, comma 355, l. 244/2007, dell'art. 7 l. 3/2018, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'assenza del regolamento di attuazione fosse ostativa al riconoscimento dell'esenzione e che il contribuente non avesse provato i requisiti soggettivi, anche quanto alla formazione del legale rappresentante presso istituti riconosciuti dallo Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, respingendo anche le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione IVA, rileva la verifica sostanziale dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'attività medica, non essendo decisiva la sola mancanza del regolamento attuativo della professione di chiropratico. La sentenza di appello è stata ritenuta conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, perché aveva accertato che le prestazioni erano svolte sotto direzione medica e autorizzate dal SSN, con qualità e natura sanitaria sufficienti per l'esenzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e l'evoluzione della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
direttiva 77/388/CEE
richiamata nel quadro dell'interpretazione unionale dell'esenzione IVA per prestazioni mediche
art. 11 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di norme e principi costituzionali
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di norme e principi costituzionali
art. 10, primo comma, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma interna sull'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie; la Corte ne conferma l'applicazione in senso sostanziale, alla luce del diritto UE
art. 2, comma 355, l. 24 dicembre 2007, n. 244
richiamato per la disciplina della chiropratica; la mancata adozione del regolamento attuativo non è ritenuta decisiva ai fini dell'esenzione
art. 7, l. 11 gennaio 2018, n. 3
richiamato quale disposizione che prevede la definizione dell'ordinamento didattico del corso di chiroprassi; la Corte afferma che il ritardo nell'emanazione del decreto non esclude di per sé l'esenzione
art. 2697 c.c.
richiamato come profilo di riparto dell'onere della prova sui requisiti soggettivi dell'esenzione
art. 132, par. 1, lett. c), direttiva IVA
interpretato nel senso che l'esenzione opera se la prestazione è medica e resa nell'esercizio di professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro
art. 7 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con modif. nella l. 24 febbraio 2023, n. 1
richiamato solo per il differimento del termine di emanazione del decreto sull'ordinamento didattico della chiroprassi
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
v. sopra, disposizione centrale dell'esenzione IVA per prestazioni sanitarie
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, ciò che conta è la verifica sostanziale della natura medica della prestazione e della qualificazione professionale del prestatore, non la sola esistenza formale di un regolamento attuativo della professione.
- L'art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva IVA richiede, per l'esenzione, la concomitante ricorrenza di una prestazione medica e del suo svolgimento nell'esercizio di professioni mediche o paramediche definite dallo Stato membro.
- La mancata emanazione del decreto regolamentare che disciplini l'ordinamento didattico o i profili ordinamentali di una professione sanitaria non esclude automaticamente l'esenzione IVA se le prestazioni risultano, in concreto, dotate di sufficiente qualità e rese in un contesto di garanzia sanitaria.
- Il giudice di merito deve accertare in fatto se le prestazioni siano svolte sotto adeguata direzione/garanzia sanitaria e se il prestatore abbia una formazione idonea o comunque se il servizio sia qualitativamente assimilabile a una prestazione sanitaria.
- Le censure sull'onere della prova sono irrilevanti se la decisione di merito ha già accertato, con motivazione congrua, i requisiti sostanziali richiesti per l'esenzione.
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