Cassazione Penale, Sentenza n. 21523/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la rescissione del giudicato: il Vidami deduceva di non aver avuto conoscenza del processo in quanto, dopo l'accertamento dell'inidoneita' del domicilio eletto, la vocatio in iudicium sarebbe stata notificata al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.; si contestava inoltre che il difensore di fiducia non aveva partecipato ai giudizi di primo grado e d'appello e che la prima impugnazione era stata proposta da un difensore nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p., sostenendo quindi la mancata conoscenza della celebrazione del processo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello secondo cui la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di un domicilio (anche se poi rivelatosi inidoneo) costituiscono presunzione relativa di conoscenza della pendenza processuale; il ricorrente non ha allegato elementi convincenti e persuasivi idonei a vincere tale presunzione. La Corte ha ritenuto altresi' che l'elezione di domicilio inidoneo e l'interruzione dei rapporti col difensore fossero indicativi della volonta' di sottrarsi al processo. Il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La nomina di un difensore di fiducia costituisce una presunzione relativa di conoscenza della pendenza del processo; tale presunzione puo' essere vinta solo mediante allegazioni chiare e persuasive che dimostrino la mancata conoscenza incolpevole
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la notifica degli atti al difensore quando il domicilio eletto risulta inidoneo; nel caso in esame si deduceva che la vocatio sarebbe stata notificata al difensore ai sensi di questa norma
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di difensore d'ufficio; qui e' emerso che la prima impugnazione fu proposta da un difensore nominato ex art.97, comma 4, ma cio' non esclude la presunzione derivante dalla precedente nomina fiduciaria
Stabilisce che la parte privata che propone un ricorso rigettato e' condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di un domicilio costituiscono elemento presuntivo di conoscenza del processo: chi invoca la mancata conoscenza deve allegare elementi concreti e verificabili per ribaltare la presunzione
- L'elezione di un domicilio inidoneo o la successiva rottura del rapporto con il difensore possono essere interpretate come volonta' di sottrarsi al processo e non come prova di ignoranza della pendenza
- La mera assenza del difensore ai dibattimenti o il fatto che una impugnazione sia stata poi proposta da difensore d'ufficio non sono di per se' sufficienti a dimostrare la mancanza di conoscenza; conta il complesso degli atti e dei comportamenti dell'imputato
- Per resistere efficacemente alla presunzione e' necessario fornire fatti specifici (es. impedimenti oggettivi, comprovata impossibilita' di comunicazione, documentazione che dimostri l'assenza di rapporti con il difensore prima noto) idonei a essere verificati processualmente
- Chi valuta il rischio di proporre ricorso per rescissione deve considerare l'onere di allegazione a suo carico e la concreta possibilità di essere condannato alle spese in caso di rigetto
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