Cassazione Civile, Sentenza n. 27125/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione e conseguente obbligo di restituzione di un posto/garage multipiano interrato sito a San Donato Milanese oggetto di un contratto del 13/10/2009 (decorrenza 10/01/2010, durata biennale). Il Consorzio chiedeva l'accertamento, ai sensi dell'art. 9 del contratto, della cessazione del rapporto e la restituzione dell'immobile; in primo grado il Tribunale aveva fissato la cessazione alla scadenza contrattuale; la Corte d'appello ha riformato qualificando il rapporto come contratto atipico (affidamento/gestione/mandato senza rappresentanza) e ha dichiarato Brava Service obbligata alla restituzione del parcheggio a favore del Consorzio dal 31/12/2011, condannandola alla restituzione immediata. Brava Service ha impugnato in Cassazione sollevando sette motivi: vizi procedurali (omessa statuizione sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.), carenze e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, pronuncia ultra o extra petita, e violazioni in ordine alla qualificazione giuridica del contratto (contestando l'applicazione degli artt. 1703 c.c. sul mandato, 1571 c.c. sulla locazione, 1322 c.c. sull'autonomia contrattuale e 1362 c.c. sull'interpretazione contrattuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Brava Service S.r.l. ritenendo i motivi inammissibili o infondati. In particolare: (i) le censure procedurali sono state dichiarate generiche e prive di specificità richiesta per la cassazione; (ii) la critica alla motivazione della Corte d'appello è stata disattesa alla luce del restringimento del sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. (va denunciata omissione di fatto decisivo); (iii) è stato confermato che il giudice d'appello può qualificare diversamente il rapporto dedotto in giudizio (purché non introduca fatti nuovi e non alteri petitum e causa petendi) e che la qualificazione in contratto atipico/mandato senza rappresentanza era legittima; (iv) le doglianze relative all'errata applicazione delle norme civilistiche sulla qualificazione del contratto sono state in gran parte considerate censura di merito o prive della specificità richiesta (mancata indicazione testuale delle clausole contestate). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, spese forfetarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge) e si è dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 9 del contratto tra le parti
Predispose l'obbligo di restituzione dell'immobile; la corte d'appello ha ritenuto applicabile la clausola nell'ottica della qualificazione contrattuale adottata (contratto atipico/gestione).
art. 299 e ss. c.p.c.
Richiamato per affermare che il fallimento intervenuto in Cassazione non interrompe il procedimento di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.
art. 342 c.p.c.
Richiesto dalla ricorrente per censurare l'appello; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva della specificità necessaria (mancata indicazione testuale del contenuto dell'atto di appello).
art. 112 c.p.c.
Invocato in relazione alla presunta omessa pronuncia della Corte d'appello; la Cassazione ricorda che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio ma non dà luogo automaticamente a vulnerazione appellabile in Cassazione se non documentata specificamente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte sottolinea il ristretto sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile in Cassazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo che risult(i) dal testo della sentenza o dagli atti e sia stato oggetto di discussione fra le parti; pertanto la doglianza generica sulla insufficienza/contraddittorietà della motivazione è inammissibile.
art. 1703 c.c.
Norma sul contratto di mandato: la ricorrente contestava l'applicazione di questa figura; la Corte ha però ritenuto che la critica non fosse sufficientemente specifica e, in ogni caso, l'esame della qualificazione era questione di merito affidata al giudice di merito.
art. 1571 c.c.
Norma sul contratto di locazione: la ricorrente sosteneva l'esistenza di una locazione; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione operata dalla Corte d'appello rientrasse nei poteri di quest'ultima e che le censure fossero, in gran parte, meri motivi di fatto/merito.
artt. 27, 28 e 29 della L. 392/1978
Richiamati dalla ricorrente nel contesto della tesi locatizia; la Corte ha ritenuto inesistente o inammissibile la prova testuale delle clausole invocate e quindi non ha accolto la contestazione.
art. 1322 c.c.
Riguarda l'autonomia contrattuale e la possibilità di contratti atipici: la Corte d'appello ha legittimamente qualificato il rapporto come contratto atipico di gestione, e la censura sulla presunta violazione di limiti inderogabili non è stata provata.
art. 1362 c.c.
Principio di interpretazione del contratto: la ricorrente ha contestato l'interpretazione della Corte territoriale ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e sostanzialmente critica di merito, priva dell'indicazione testuale delle clausole.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può, entro i limiti del petitum e della causa petendi e senza introdurre fatti nuovi, qualificare diversamente il rapporto giuridico dedotto in giudizio rispetto a come lo abbiano fatto le parti o il giudice di primo grado.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo risultato dagli atti; critiche generiche sulla 'insufficienza' o 'contraddittorietà' della motivazione sono inammissibili.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare nel ricorso il contenuto degli atti o delle clausole contestate e indicare chiaramente i fatti processuali cui si riferisce l'affermazione di violazione di legge, pena l'inammissibilità.
- La dichiarazione di fallimento di una parte non interrompe automaticamente il procedimento di Cassazione, stante la natura d'ufficio del procedimento di legittimità.
- Le questioni di qualificazione contrattuale e valutazione delle prove costituiscono, di regola, apprezzamenti di merito proprio del giudice di merito e non sono sovente sindacabili in Cassazione se la censura non è circostanziata.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese di legittimità e, ove previsto, all'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi delle norme sul contributo unificato.
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