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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello contro l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2001, dell'importo di Euro 351.947,39. La società sosteneva che la notifica della sentenza di primo grado fosse invalida o comunque inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, deducendo: la mancanza della relata di notifica, l'omessa indicazione delle generalità del consegnatario, la consegna a persona diversa dal destinatario senza prova della conoscenza effettiva e la notificazione alla parte anziché al procuratore costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la mancanza della relata nella notificazione postale costituisse una mera irregolarità, non invalidante quando l'avviso di ricevimento sia regolare; che l'indicazione del consegnatario come "impiegata" fosse sufficiente, spettando al destinatario dimostrare l'inesistenza della qualità dichiarata; che la disciplina introdotta dal D.L. n. 248 del 2007 non fosse applicabile alla notifica effettuata il 26 settembre 2007; e che fosse equivalente, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica alla parte presso il domicilio eletto e quella al procuratore costituito. Poiché la sentenza era stata notificata il 26 settembre 2007 e l'appello era stato notificato soltanto il 26 maggio 2008, oltre il termine del 25 novembre 2007, l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare al Comune di Modugno le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 38, comma 2

    Nel processo tributario, la notificazione della sentenza presso il domicilio eletto dalla parte può essere idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 3

    La mancata apposizione della relata sulla copia o sull'originale della sentenza notificata a mezzo posta determina, secondo la giurisprudenza richiamata, una mera irregolarità e non l'inesistenza della notificazione, quando l'avviso di ricevimento sia regolarmente completato.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7

    La consegna del plico a persona presente nel luogo indicato e qualificatasi come addetta al servizio del destinatario è valida; l'agente postale non deve verificare la veridicità effettiva di tale dichiarazione. Spetta al destinatario provare l'inesistenza della qualità dichiarata.

  • Art. 148 c.p.c.

    Le formalità della relazione di notificazione non possono essere invocate per invalidare la notifica quando, attraverso la documentazione disponibile, risultino comunque provate la spedizione e la consegna dell'atto.

  • Art. 170 c.p.c.

    Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, è stata ritenuta equivalente la notificazione della sentenza alla parte presso il domicilio eletto e quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, poiché entrambe realizzano lo scopo della conoscenza legale dell'atto.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quinquies, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31

    La disciplina secondo cui la notifica della sentenza a persona diversa dal destinatario poteva essere dichiarata nulla solo in caso di prova della mancata conoscenza dell'atto non è stata applicata retroattivamente a una notifica effettuata il 26 settembre 2007.

  • Art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare resta applicabile solo se non sia validamente iniziato a decorrere il termine breve; nel caso concreto, la notificazione della sentenza è stata ritenuta valida e ha fatto decorrere il termine breve.

Massime di principio

  • Una notifica a mezzo posta non diventa automaticamente inesistente o nulla per la mancanza della relata sull'atto, se l'avviso di ricevimento documenta regolarmente la spedizione e la consegna.
  • La consegna dell'atto a un'impiegata o ad altra persona qualificatasi come addetta al servizio del destinatario può essere sufficiente per la validità della notifica; chi contesta deve provare concretamente che tale qualità non esisteva.
  • La notifica della sentenza alla parte presso il domicilio eletto può produrre gli stessi effetti della notifica al procuratore costituito, facendo decorrere il termine breve per l'impugnazione.
  • Per contestare efficacemente la decorrenza del termine breve non basta dedurre genericamente di non aver conosciuto l'atto: occorre allegare e, quando necessario, dimostrare la concreta mancanza di conoscenza o uno specifico vizio invalidante.
  • Le modifiche legislative in materia di notificazione delle sentenze non si applicano automaticamente alle notifiche effettuate prima della loro entrata in vigore.
  • Quando una sentenza è validamente notificata, il termine breve prevale sul termine lungo; un'impugnazione proposta dopo la scadenza del termine breve può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.

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