Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32819/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società attrice in monitorio ha convenuto il consorzio per ottenere il pagamento di corrispettivi relativi a forniture di energia elettrica rese in regime di salvaguardia. Il Tribunale di Roma, adito in origine, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere come competente, ritenendo applicabile al consorzio la disciplina degli enti pubblici territoriali e, quindi, il criterio del luogo della tesoreria come luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. La società ha proposto regolamento di competenza con due motivi: (1) violazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. e dell'art. 20 c.p.c., assumendo che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovesse essere il domicilio del creditore, coincidente con la propria sede romana; (2) violazione della disciplina sugli enti locali, sostenendo che il consorzio non sarebbe assoggettabile alla normativa degli enti territoriali, perché gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e comunque che non fosse stata indicata la sede della tesoreria del consorzio, sicché non sarebbe stato possibile radicare la competenza nel Tribunale campano.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale di Roma aveva già individuato la competenza di Santa Maria Capua Vetere sulla base della convergenza di tutti i criteri territoriali applicabili, incluso quello del luogo di adempimento, sicché la censura sulla concorrente operatività dell'art. 20 c.p.c. non scalfiva la ratio della decisione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il consorzio va qualificato come ente pubblico strumentale degli enti locali e che, per tale ragione, si applica il criterio del pagamento tramite tesoreria, con conseguente competenza del giudice del luogo in cui ha sede la tesoreria dell'ente debitore. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata specificazione della sede della tesoreria, presumendone la coincidenza con la sede dell'ente in mancanza di indicazioni contrarie. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    il luogo di adempimento di una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro è quello relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione

    Il criterio del domicilio del creditore opera per le obbligazioni pecuniarie liquide, ma è recessivo rispetto alla disciplina speciale applicabile agli enti pubblici territoriali e agli enti strumentali assimilati, per i quali il pagamento avviene presso la tesoreria dell'ente debitore.

  • art. 20 c.p.c.

    il luogo di adempimento dell'obbligazione come determinante ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente

    Il foro del luogo di adempimento concorre con gli altri criteri territoriali, ma nel caso concreto tutti i criteri considerati dal giudice di merito convergevanо sul medesimo giudice competente.

  • r.d. n. 827/1924

    Richiamato come fonte del principio secondo cui, per gli enti pubblici, il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie coincide con la sede della tesoreria dell'ente debitore.

  • d.l. n. 73/2007 convertito dalla L. n. 125/2007

    Richiamato per qualificare il rapporto di fornitura di energia come regime di salvaguardia, non derivante da un contratto tra le parti, ma determinato da parametri amministrativi.

  • decreto 23 novembre 2007 del Ministero per lo sviluppo economico

    Richiamato come parametro amministrativo idoneo a determinare l'importo del corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica.

  • d.lgs. n. 267/2000, art. 2

    Le norme sugli enti locali non si applicano ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale; la Corte ha escluso che il consorzio in esame rientri in tale categoria.

  • d.lgs. n. 267/2000, artt. 31, comma 8, e 114

    Richiamati per il regime dei consorzi e per il rinvio ai principi contabili applicabili agli enti strumentali, in coerenza con la qualificazione del consorzio come ente pubblico strumentale.

  • L. n. 448/2001, art. 35, comma 12

    Richiamata per delimitare l'applicabilità delle norme previste per le aziende speciali ai soli consorzi istituiti per servizi pubblici privi di rilevanza economica.

  • d.lgs. n. 118/2011, art. 11-ter, comma 1, lett. a

    si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale... l'azienda o l'ente pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda

    La Corte lo utilizza per ricondurre il consorzio alla figura dell'ente strumentale controllato degli enti locali.

  • d.lgs. n. 118/2011, artt. 2, 3, comma 1, e 58, comma 1

    Richiamati per affermare l'applicazione agli enti strumentali dei principi contabili che impongono il pagamento della spesa da parte del tesoriere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà atto ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto somme di denaro dovute da enti pubblici o da enti strumentali degli enti locali, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria può coincidere, in deroga al criterio generale del domicilio del creditore, con la sede della tesoreria dell'ente debitore.
  • Quando il giudice di merito fonda la competenza territoriale sulla convergenza di tutti i criteri applicabili verso il medesimo foro, la censura che investe soltanto uno di tali criteri è inammissibile se non scalfisce la ratio decisoria complessiva.
  • Un consorzio istituito per la gestione di servizi pubblici e qualificabile come ente pubblico strumentale degli enti locali resta assoggettato alla disciplina degli enti pubblici territoriali, inclusa la regola del pagamento tramite tesoreria, salvo che sia dimostrata una diversa qualificazione normativa o la ricorrenza di un'espressa esclusione.
  • In materia di competenza territoriale sulle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, la forma di pagamento mediante accredito o strumenti equivalenti non modifica, di per sé, il luogo dell'adempimento, se costituisce soltanto una modalità semplificata di riscossione.
  • La mancanza di una specifica allegazione contraria sulla sede della tesoreria dell'ente debitore consente di presumere la coincidenza tra sede dell'ente e sede della tesoreria, ai fini del radicamento della competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.