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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2000, deducendo cinque motivi: l’illegittima rappresentanza processuale del Comune da parte del dirigente del servizio pubblicità e affissioni; la proposizione tardiva di eccezioni da parte del Comune in appello; la mancata allegazione degli avvisi di accertamento e la decadenza dalla riscossione; l’asserito annullamento degli avvisi presupposti; la mancata sottoscrizione della cartella e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la rappresentanza del Comune da parte del dirigente competente, in base allo Statuto e ai regolamenti comunali e alla disciplina del processo tributario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. La mancata allegazione degli avvisi non rilevava perché essi erano già stati notificati e impugnati dalla contribuente; inoltre, la censura sulla decadenza non era stata specificamente formulata. È stato escluso anche l’annullamento degli avvisi presupposti, poiché la relativa sentenza era stata cassata con rinvio. Infine, la mancata sottoscrizione della cartella e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportavano nullità, trattandosi di una cartella anteriore al 1° giugno 2008. La società è stata condannata a pagare a Equitalia 2.000 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50

    Il Sindaco conserva la rappresentanza processuale del Comune, salvo che lo Statuto o, nei limiti previsti, un regolamento comunale attribuiscano tale potere ai dirigenti competenti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3

    L’ente locale può stare in giudizio anche tramite il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare della relativa posizione organizzativa.

    Nel processo tributario la rappresentanza dell’ente locale può essere esercitata da un dirigente, anche appartenente a un servizio diverso dall’ufficio tributi, se previsto dalla disciplina organizzativa dell’ente e competente per la materia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32, 56 e 57

    In appello sono precluse le eccezioni in senso stretto nuove e non rilevabili d’ufficio, ma non le mere difese o argomentazioni giuridiche che non modificano il tema della controversia. Chi denuncia una preclusione deve indicare con precisione gli atti e il contenuto delle eccezioni contestate.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L’obbligo di allegare alla cartella gli atti richiamati non opera quando tali atti siano già stati notificati e siano quindi legalmente conosciuti dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 10

    I termini decadenziali per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità devono essere verificati in relazione alla notificazione degli avvisi e alla formazione del ruolo; nel caso esaminato i termini sono stati rispettati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 17 e 25

    La cartella di pagamento deve consentire di individuare con certezza l’autorità da cui proviene e la pretesa tributaria, ma la legge non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa del funzionario emittente.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse.

    L’indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per i ruoli anteriori l’omissione non invalida l’atto.

Massime di principio

  • La rappresentanza processuale di un Comune da parte di un dirigente è valida se trova fondamento nello Statuto o nei regolamenti comunali richiamati dallo Statuto; in assenza di tale previsione, il potere resta al Sindaco.
  • La mancata allegazione alla cartella di un atto presupposto non determina automaticamente nullità quando il contribuente abbia già ricevuto quell’atto e lo abbia impugnato, dimostrando di conoscerne il contenuto.
  • Per contestare la tardività o la decadenza della riscossione occorre indicare puntualmente le date di notificazione, formazione del ruolo e notifica della cartella, confrontandole con il termine applicabile.
  • Nel giudizio tributario d’appello non ogni nuova argomentazione è un’eccezione vietata: la preclusione riguarda soprattutto le eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio, mentre le mere difese possono essere formulate.
  • Una cartella di pagamento priva della firma del funzionario non è necessariamente nulla se è comunque certa la sua provenienza dall’autorità competente e sono identificabili la pretesa e l’ufficio emittente.
  • L’omessa indicazione del responsabile del procedimento produce nullità solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per quelle anteriori l’omissione non comporta invalidità.

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