Cassazione Penale, Sentenza n. 41754/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., lamentando la mancata confisca della somma di euro 14.900,00 che l'imputato aveva indebitamente prelevato usando la carta bancomat della persona offesa. Il ricorrente sosteneva che, essendo previsto dalla norma la confisca, l'omissione configurava errata applicazione della legge penale (art. 493-ter, comma 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: pur essendo ammissibile, in linea generale, il ricorso del pubblico ministero contro l'omessa applicazione di una confisca obbligatoria nei procedimenti di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), nel caso concreto l'art. 493-bis, comma 2 c.p. esclude la confisca del profitto o del prodotto del reato quando essi appartengono a persona estranea al reato. Dalla imputazione risultava che le somme appartenevano a terzi (la persona offesa) e, pertanto, non era applicabile la confisca; se ancora sequestrate, le somme devono essere restituite.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina il patteggiamento; nel procedimento in esame la sentenza è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.
art. 493-ter c.p.
Norma che punisce l'illecito relativo all'utilizzo indebito di carte di pagamento; il ricorso lamentava la mancata applicazione della confisca prevista in relazione al reato
art. 493-bis, comma 2, c.p.
Prevede l'esclusione della confisca del profitto o del prodotto del reato quando tali beni appartengono a persona estranea all'illecito; è la disposizione che ha impedito l'applicazione della confisca nel caso concreto
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando vi sia omissione della confisca obbligatoria; la giurisprudenza rileva però che l'ammissibilità non opera se manca il presupposto sostanziale per la confisca
Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 (Scarpulla)
Giurisprudenza citata nel provvedimento che afferma l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero in materia di omessa confisca obbligatoria nei patteggiamenti, a condizione che ricorrano i presupposti sostanziali della confisca
Massime di principio
- Nel patteggiamento il pubblico ministero può impugnare in Cassazione l'omessa applicazione di una confisca obbligatoria (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), ma il ricorso avrà successo solo se, sul piano sostanziale, ricorrono i presupposti della confisca.
- La confisca del profitto o del prodotto del reato non è applicabile quando tali somme o beni appartengono a terzi estranei al reato (art. 493-bis, comma 2 c.p.): in tali casi la strada corretta è la restituzione alla persona offesa, non la confisca.
- Prima di chiedere la confisca è necessario verificare la titolarità degli importi o dei beni: l'accertamento della proprietà/possesso è decisivo per la configurabilità della confisca obbligatoria.
- La deduzione di illegittimità per omissione della confisca in sede di patteggiamento richiede un'analisi concreta dei presupposti legali della misura ablativa; la mera esistenza di un profitto collegabile all'illecito non basta se il profitto appartiene formalmente a un terzo.
- Quando si contesta l'omessa confisca, è utile produrre o indicare elementi sullo stato giuridico dei beni (sequestro, intestazione, provenienza) per dimostrare che il profitto era effettivamente nella disponibilità dell'imputato e non di terzi.
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