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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-758/22

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell' 8 maggio 2024. — Puma SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa – Disegni o modelli comunitari anteriori – Cause di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-758/22

Giurisprudenza europea62022TJ0758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Puma avverso la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la validità di un disegno o modello registrato per una scarpa. La sentenza chiarisce che, nella verifica del carattere individuale, non può operarsi un confronto ridotto alle sole suole dei modelli anteriori, ma occorre considerare l’aspetto complessivo del modello contestato e lo stato dell’arte effettivamente divulgato. Poiché le differenze visive rilevate erano sufficienti a generare un’impressione generale diversa, la domanda di nullità è stata rigettata e Puma è stata condannata alle spese.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a una scarpa: il Tribunale conferma che, nel confronto con i disegni anteriori, vanno considerati tutti gli elementi visivamente protetti del modello contestato e che, nel caso di specie, esso conserva carattere individuale.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nel ritenere che il disegno o modello contestato di una scarpa possedesse carattere individuale. In particolare, si poneva la questione di quali elementi del disegno contestato e dei disegni anteriori dovessero essere presi in considerazione nel confronto dell’impressione generale, e se le differenze rispetto alle anteriorità fossero sufficienti a escludere la nullità.

Principio di diritto

Nel procedimento di nullità fondato sulla mancanza di carattere individuale, il confronto deve essere effettuato sull’insieme degli elementi effettivamente protetti e divulgati del disegno o modello contestato, senza limitarsi alle sole parti corrispondenti alle anteriorità. Gli elementi non rivendicati dei disegni anteriori possono essere considerati se risultano divulgati in modo chiaro e preciso; il loro esame serve a ricostruire lo stato dell’arte. Nel caso concreto, le differenze nella tomaia, nella configurazione della suola, degli occhielli e degli elementi decorativi erano sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, sicché il disegno o modello contestato conservava carattere individuale e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Considerando 14 del regolamento (CE) n. 6/2002

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato relativo a una scarpa

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa. Il contenzioso ruota intorno al carattere individuale del modello contestato, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Puma aveva chiesto all’EUIPO di dichiarare nullo il disegno o modello registrato dalla Fujian Daocheng Electronic Commerce Co. Ltd., sostenendo che mancasse di carattere individuale rispetto a una serie di anteriorità: i disegni da D 1 a D 5 e i prodotti D 6 e D 7. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che gli anteriori fossero stati divulgati al pubblico, che l’utilizzatore informato fosse un acquirente abituale di calzature con attenzione relativamente elevata, che il margine di libertà dell’autore fosse ampio e che l’impressione generale del modello contestato differisse da quella delle anteriorità.

Questione giuridica esaminata dal Tribunale

La ricorrente deduceva un motivo unico per violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In sostanza, sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel delimitare gli elementi rilevanti del confronto, attribuendo rilievo alla tomaia del modello contestato e, nei modelli anteriori da D 1 a D 5, anche alle parti tratteggiate non rivendicate, invece di limitarsi alle sole suole.

Normativa rilevante e metodo di valutazione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello può essere dichiarato nullo se non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002, in particolare novità e carattere individuale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente.

Il Tribunale richiama il metodo in quattro fasi: individuazione del settore del prodotto, definizione dell’utilizzatore informato e del suo livello di attenzione, valutazione del margine di libertà dell’autore e, infine, confronto sintetico delle impressioni generali.

Elementi da considerare nel confronto

Il Tribunale respinge l’impostazione della ricorrente secondo cui il confronto con i modelli anteriori D 1-D 5 avrebbe dovuto riguardare solo le suole. Poiché il disegno contestato è registrato come "calzature" e raffigura una scarpa completa, il confronto deve prendere in considerazione tutti gli elementi effettivamente protetti del modello contestato, cioè sia la suola sia la tomaia.

Quanto ai modelli anteriori D 1-D 5, il Tribunale precisa che gli elementi non rivendicati ma divulgati, rappresentati in tratteggio, possono essere considerati nel confronto se risultano divulgati in modo chiaro e preciso. Nel caso di specie, non essendo contestato che tali elementi fossero stati divulgati insieme alla parte rivendicata e apparendo chiaramente percepibili, essi erano rilevanti per la valutazione del carattere individuale.

Confronto dell’impressione generale

Sul confronto con D 1 e D 2, il Tribunale approva la valutazione dell’EUIPO: pur esistendo alcune somiglianze, il disegno contestato si distingue per la tomaia, il collo basso tagliato, il giro caviglia rialzato, la linguetta sporgente, l’anello posteriore, l’anello sulla linguetta, la decorazione cromatica e la configurazione della suola e dell’intersuola. Tali differenze sono sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.

Sul confronto con D 3-D 5, il Tribunale ribadisce che le differenze relative alla decorazione della tomaia, al taglio del collo, alla struttura della suola e all’intersuola prevalgono sulle caratteristiche comuni invocate da Puma. Anche in questo caso, l’impressione generale è diversa.

Sul confronto con D 6 e D 7, il Tribunale conferma che il disegno contestato si distingue per la decorazione della tomaia, per la configurazione degli occhielli e dei lacci, per la presenza o assenza di specifici anelli di allacciatura e per la struttura della parte inferiore della suola. La presenza di un segno figurativo sul modello D 6 non è irrilevante, poiché contribuisce notevolmente all’aspetto complessivo del prodotto; inoltre, anche se un anello fosse presente nel modello D 7, esso differirebbe ampiamente da quello del modello contestato.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che nessuno dei disegni o modelli anteriori invocati produce la stessa impressione generale del disegno contestato. Pertanto, il motivo unico è respinto, il ricorso è integralmente rigettato e Puma SE è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Nel giudizio di nullità per difetto di carattere individuale, l’analisi deve riguardare l’aspetto complessivo del disegno contestato e dello stato dell’arte divulgato, non potendo essere artificialmente ristretta alle sole parti corrispondenti delle anteriorità. Gli elementi non rivendicati dei disegni anteriori possono essere presi in considerazione se divulgati chiaramente e precisamente; se le differenze complessive sono percepibili dall’utilizzatore informato, il disegno conserva carattere individuale.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modellocarattere individualecalzature

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