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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2992/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iacomino ha impugnato la sentenza del GUP di Bologna che lo aveva condannato per reati relativi al DPR 309/90; la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché il difensore di fiducia non ha depositato il "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la relativa elezione di domicilio, obblighi previsti dall'art. 581 c.p.p. (comma 1-quater) per le impugnazioni proposte da difensori di imputati assenti. L'imputato era stato giudicato in assenza in quanto, pur detenuto, aveva rinunciato a comparire; la mancata produzione del mandato ha dunque reso l'appello inammissibile. Il difensore ha contestato un'apparente indicazione di presenza nella sentenza di primo grado, ma dagli atti risultava la detenzione e la rinuncia a comparire. La sentenza ha inoltre considerato non rilevante la successiva modifica normativa (legge "Nordio") perché l'impugnazione era stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso l'ammissibilità dell'appello per mancato deposito del mandato ad impugnare. Ha ritenuto che l'imputato fosse stato giudicato in assenza a seguito della rinuncia a comparire e ha applicato la disciplina vigente al momento della proposizione dell'impugnazione (tempus regit actum). Ha inoltre escluso l'ammissibilità del concordato ex art. 599-bis, essendo privo di un appello regolarmente proposto. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    La Corte ha ritenuto applicabile la versione previgente alla legge 9/8/2024 per le impugnazioni presentate prima della modifica: per l'imputato assente il difensore doveva depositare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza (pena inammissibilità); la dichiarazione/elezione di domicilio era anch'essa richiesta nella previgente disciplina

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio"), art. 2 comma 1 lett. o)

    legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater: dopo il 25/08/2024 non è più richiesto il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio da parte del difensore private, ma tale modifica non si applica alle impugnazioni proposte anteriormente (mancanza di norma transitoria)

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis c.p.p., comma 1 lett. b

    Conferma che la rinuncia espressa dell'imputato a comparire legittima il giudizio in sua assenza; la Cassazione ha richiamato questo principio per affermare che Iacomino era stato giudicato in assenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa: la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato per il giudizio in Corte d'Appello postula un appello regolarmente proposto; in mancanza di un'appello ammissibile il concordato è inammissibile

  • Principio "tempus regit actum" e giurisprudenza delle Sezioni Unite

    orientamento Sezioni Unite e ordinanza n. 26458/2024; informazione provvisoria n.15/2024 sulle impugnazioni fino al 24/08/2024

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la disciplina processuale vigente al momento della proposizione dell'impugnazione regola l'ammissibilità; le Sezioni Unite hanno chiarito che la normativa abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024

Massime di principio

  • Se l'imputato detenuto ha "rinunciato a comparire" è considerato assente: le impugnazioni saranno valutate come presentate per un imputato assente
  • Per gli appelli proposti da difensori di imputati assenti (alla data dell'impugnazione) è essenziale depositare il specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la relativa elezione di domicilio se la disciplina vigente al momento della proposizione lo richiede; la mancata produzione determina l'inammissibilità
  • Verificare la data di presentazione dell'impugnazione rispetto a eventuali riforme normative (tempus regit actum): le modifiche normative non si applicano retroattivamente salvo espressa norma transitoria
  • Il concordato ex art. 599-bis è subordinato all'esistenza di un appello regolarmente proposto e alla regolare investitura del giudice del gravame: senza appello ammissibile il concordato è inammissibile
  • Prassi operativa consigliata: quando si impugna per conto di un imputato assente, depositare sempre il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio (e conservare prova della detenzione e della rinuncia a comparire), e verificare tempestivamente la disciplina vigente alla data di deposito dell'impugnazione

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