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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01677/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite origina da un contratto del marzo 2005 per la fornitura e il montaggio di arredi e attrezzature per un locale bar-pizzeria, connessi anche a opere e impianti. La società acquirente e la persona fisica che aveva agito in nome della costituenda società contestavano il pagamento del prezzo e chiedevano la risoluzione del contratto per asserito grave inadempimento della fornitrice, deducendo ritardi nella consegna, vizi e difformità dell’opera, nonché il risarcimento dei danni e, in subordine, la riduzione del prezzo. In appello la domanda di riduzione del prezzo era stata dichiarata inammissibile perché il contratto era stato qualificato come vendita con montaggio, non come appalto; la corte territoriale aveva inoltre escluso ritardi essenziali e vizi gravi. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla risoluzione, sulla garanzia per vizi e sui canoni ermeneutici contrattuali, sostenendo che il contratto fosse in realtà un appalto e che quindi fosse ammissibile la riduzione del prezzo; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’inammissibilità di documenti nuovi ritenuti invece rilevanti ai fini del danno; 3) violazione di norme sulla risoluzione e vizio motivazionale, per l’erronea esclusione di un termine essenziale, di un grave ritardo e di gravi difetti; 4) violazione dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per omessa considerazione dei vizi dedotti sin dalla comparsa di risposta; 5) violazione delle norme sulla risoluzione e sull’appalto/vendita per il rigetto della domanda risarcitoria nonostante l’asserita possibilità di risarcimento anche in caso di inadempimento non grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società perché, al momento del rilascio della procura speciale e della notifica del ricorso, era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese; ha invece ritenuto ammissibile il ricorso della persona fisica che aveva agito in nome della società non ancora costituita, ma ha rigettato tutti i motivi da lui dedotti: il primo e il quarto e il quinto per inammissibilità legata alla violazione dell’onere di autosufficienza e/o per difetto di legittimazione a far valere diritti spettanti alla società; il terzo perché mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito già esaminato dai giudici di merito, i quali avevano motivatamente escluso sia la gravità dei vizi sia l’essenzialità del termine di consegna. È stata pertanto confermata la decisione di merito che aveva respinto le domande di risoluzione, riduzione del prezzo e risarcimento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente e dell’avvocato che aveva agito per la società estinta; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte conferma che la risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza e non è sindacabile in cassazione la valutazione di merito che esclude tale presupposto.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato in relazione alla diffida ad adempiere; la Corte non ravvisa i presupposti per l'effetto risolutivo automatico invocato dai ricorrenti.

  • art. 1455 c.c.

    Usato per ribadire che la risoluzione non può essere pronunciata se l'inadempimento è di scarsa importanza.

  • art. 1492 c.c.

    La Corte conferma che, nel caso qualificato come vendita, la domanda di riduzione del prezzo segue la disciplina della garanzia per vizi e non può essere trattata come domanda subordinata alla risoluzione in modo incompatibile con la struttura dell'azione proposta.

  • art. 1667 c.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma non applicato perché il contratto è stato qualificato come vendita e non appalto.

  • art. 1668 c.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente in ragione della qualificazione del contratto come vendita.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale; la Corte conferma l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito sulla base del tenore letterale e del regolamento negoziale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello; la Corte conferma la declaratoria di inammissibilità di documenti nuovi ritenuti comunque ininfluenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ribadisce il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi censura la valutazione di documenti deve indicarne sede processuale e contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte afferma che tale valutazione resta riservata al giudice di merito e non è censurabile come riesame del fatto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla pretesa omessa considerazione dei vizi; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica trascrizione del gravame.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni, essendo la valutazione dell'esito probatorio rimessa al merito.

  • art. 2331 c.c.

    La persona che agisce in nome della società prima della sua iscrizione risponde illimitatamente delle obbligazioni assunte; la successiva ratifica della società non la libera.

  • art. 2463 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità di chi agisce prima della costituzione/iscrizione della società.

  • art. 1408 c.c.

    Usato in via analogica per descrivere l'effetto della ratifica e del subentro della società nel rapporto, lasciando ferma la responsabilità di chi ha agito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato solo nel quadro delle produzioni documentali tardive in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi censura la valutazione di un documento o di un atto deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, indicando dove il documento si trovi nel fascicolo e riproducendone o riassumendone il contenuto nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione di un contratto come vendita oppure come appalto dipende dalla prevalenza, nel regolamento negoziale concreto, della fornitura della materia rispetto all’attività lavorativa: se il risultato finale è essenzialmente la consegna di beni con montaggio accessorio, si applica la disciplina della vendita; se prevale il lavoro come mezzo per ottenere un’opera, si applica quella dell’appalto.
  • La domanda di riduzione del prezzo e la domanda di risoluzione seguono regimi diversi e, nel contratto qualificato come vendita, la riduzione del prezzo va valutata secondo la disciplina della garanzia per vizi, non potendo essere introdotta o trattata in modo incompatibile con il tipo contrattuale accertato.
  • La risoluzione per inadempimento richiede che i vizi o i ritardi siano gravi, cioè non di scarsa importanza, e la valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’essenzialità del termine è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se viene dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la mera insufficiente o diversa lettura delle prove.
  • Chi agisce in nome di una società prima della sua costituzione o iscrizione nel registro delle imprese resta responsabile illimitatamente delle obbligazioni assunte; la successiva ratifica della società trasferisce il rapporto alla società stessa, ma non libera il soggetto che ha agito.
  • I diritti risarcitori derivanti dall’inadempimento del contraente, una volta che l’operazione sia stata ratificata dalla società, spettano alla società medesima e non a chi aveva agito in suo nome, salvo che si tratti di contestare la propria responsabilità per l’obbligazione assunta.
  • In appello sono inammissibili le nuove produzioni documentali che non rispettano i limiti dell’art. 345 c.p.c., soprattutto quando siano comunque irrilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieVenditaAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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