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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6370/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 legge n. 199/2010. Selci contestava che, pur essendo stato destinatario di pene concorrenti comprendenti anche reati indicati nell'art. 4-bis Ord. pen., il cumulo potesse essere "sciolto" per permettere l'applicazione del beneficio per la parte di pena relativa a reati non ostativi, sostenendo che la giurisprudenza consente lo scioglimento del cumulo con riferimento ai benefici e che il Tribunale avrebbe dovuto valutare separatamente l'eventuale pericolosità sociale solo dopo aver accertato l'espiazione della parte ostativa.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto correttamente che il cumulo di pene che comprende reati ostativi secondo l'art. 4-bis non può essere scisso per consentire l'applicazione dell'esecuzione domiciliare, neanche quando la pena relativa al reato ostativo sia stata già espiata, conformandosi all'orientamento di legittimità (tra cui Sez. I n. 11362 del 29/01/2021). Ha inoltre precisato che la detenzione domiciliari a norma della legge 199/2010 è una speciale modalità di esecuzione con requisiti specifici e non un beneficio fondato su un giudizio generico di meritevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)

    art. 1 legge n. 199 del 2010

    Regola i requisiti per l'esecuzione della pena presso il domicilio; il Tribunale ha interpretato che l'accesso a tale modalità richiede il rispetto dei requisiti specifici previsti dalla norma e non può essere ottenuto semplicemente sciogliendo il cumulo quando tra le pene vi siano reati ostativi

  • Ordinamento penitenziario (art. 4-bis)

    Elenca reati ostativi all'applicazione di particolari benefici; la presenza di un titolo riconducibile all'art. 4-bis nel cumulo delle pene costituisce motivo ostativo che impedisce di ottenere l'esecuzione domiciliare anche se la pena relativa al reato ostativo è stata espiata

  • Ordinamento penitenziario (art. 47-ter)

    Contiene criteri generali per l'accesso a misure alternative alla detenzione; il Tribunale ha richiamato che la legge n. 199 ammette la detenzione domiciliare anche in deroga a taluni criteri di cui all'art. 47-ter, sottolineando il carattere speciale e regolato dell'istituto

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; il Tribunale ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000

  • Cassazione, Sez. I, n. 11362 del 29/01/2021

    Sez. I, n. 11362 del 29/01/2021 (Rv. 280977-01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il principio che il cumulo tra pene per reati ostativi e non ostativi non può essere scisso per consentire, anche per la parte residua, l'applicazione dell'esecuzione domiciliare prevista dalla legge 199/2010

Massime di principio

  • Se nel cumulo delle pene è presente anche un titolo riferibile ai reati elencati nell'art. 4-bis, l'accesso all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 199/2010 è in linea di principio precluso, anche se la pena relativa al reato ostativo è stata già espiata
  • Lo scioglimento del cumulo per ottenere benefici non si applica automaticamente all'esecuzione domiciliare regolata dall'art. 1 legge 199/2010: tale misura ha un regime speciale con requisiti legislativamente disciplinati
  • Per ottenere il beneficio in situazioni analoghe occorre contestare in concreto la sussistenza del titolo ostativo (ad es. la riconducibilità del reato all'art. 4-bis) o dimostrare eventuali profili procedurali/di calcolo del cumulo che escludano l'applicabilità dell'ostatività
  • Le impugnazioni basate sulla sola affermazione che la giurisprudenza 'ammette lo scioglimento del cumulo per tutti i benefici' rischiano di essere declare inammissibili se non articolano specifici profili di illegittimità o errori applicativi

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