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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49715/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. (frode/induzione in errore con danno assicurativo) nella quale il ricorrente deduceva: (1) nullità per ritardata trasmissione della requisitoria e delle conclusioni del Procuratore generale e richiesta tardiva della trattazione orale; (2) vizio di motivazione e mancata acquisizione di prove decisive, con richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; (3) valutazione errata dell'attendibilità del teste Velotto e violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio; (4) errata negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale era di due giorni, la difesa ha comunque potuto presentare le proprie conclusioni nei termini e non ha dimostrato un concreto pregiudizio; la richiesta di trattazione orale è stata proposta fuori termine per iniziativa del difensore. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e infondato: la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'intervento non necessario, richiamando documentazione (Telepass) ritenuta sufficiente per la ricostruzione del fatto. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché attiene a valutazioni di fatto e alla cosiddetta "doppia conforme" (prime due decisioni di merito convergenti), fuori dal sindacato di legittimità se non per vizi di diritto. Il quarto motivo è privo di fondamento: la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e dell'art. 131-bis alla luce della natura e dell'entità del danno (circa 800 euro), delle modalità della condotta e della reiterazione di reati della stessa indole. Conseguenze: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione spese della parte civile per carenza di contributo istruttorio specifico.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione nell'illecito oggetto di condanna.

  • art. 642, secondo comma, cod. pen.

    Delitto relativo alla frode, contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'elemento intenzionale e gli effetti del fatto fossero adeguatamente provati dai giudici di merito.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (e art. 23 del d.l. n. 149/2020 richiamato)

    Disciplina del rito cartolare non partecipato in appello durante l'emergenza; la Corte ha interpretato i termini indicati come ordinatori non perentori e ha ritenuto che il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale non determini nullità automatica se la difesa può efficacemente controdedurre.

  • legge n. 176/2020 di conversione

    Ha recepito norme emergenziali (tra cui il rito cartolare) e ne ha preservato gli effetti per i procedimenti sorti nel periodo; utilizzata per ricostruire il sistema normativo applicabile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 589-bis c.p.p.)

    Ha reso il rito cartolare la regola nell'appello; la Corte cita la disciplina che prevede termini per la presentazione delle conclusioni e la possibilità di decidere in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; richiede carattere eccezionale della rinnovazione e che la stessa superi la presunzione di completezza dell'indagine di primo grado. La Corte ha ritenuto che tale presupposto non fosse soddisfatto.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi di cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato la correttezza formale e sostanziale delle censure e ritenuto che molte deduzioni attengano a valutazioni di fatto non sindacabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto non sussistente in relazione alla condotta e alla reiterazione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità per l'entità del danno, modalità della condotta e ripetizione di reati analoghi.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Prova testimoniale e valutazione della credibilità; richiamata nel contesto della censura sull'attendibilità del teste Velotto, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non viziata da illegittimità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Prevede requisitoria scritta e disciplina del contraddittorio scritto; citata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale e alla trattazione scritta del procedimento.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alla trattazione orale; citato nella fase preliminare ma non sostanzialmente favorevole alla doglianza del ricorrente dato il decorso dei termini.

Massime di principio

  • Il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non produce di per sé nullità se la parte privata ha comunque la possibilità effettiva di controdedurre nei termini previsti; spetta alla difesa dimostrare il concreto pregiudizio subito.
  • La richiesta di trattazione orale in appello deve essere proposta nei termini di legge: una istanza tardiva è imputabile alla parte che l propone e non determina automaticamente rinvio o nullità.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; occorre dimostrare che gli elementi richiesti siano determinanti e non già accertabili con la documentazione esistente; la Corte di legittimità sindaca la valutazione solo se emerge un vizio di diritto o di motivazione formale.
  • Quando esistono due sentenze conformi di merito (c.d. doppia conforme), la Suprema Corte limita il proprio sindacato ai vizi di diritto e non alle rinnovate valutazioni di fatto e di credibilità delle prove.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede valutazione complessiva di entità del danno, modalità della condotta, recidiva e altri parametri oggettivi; danni non trascurabili o condotte ripetute possono escludere la causa di non punibilità.
  • La parte civile può chiedere le spese in Cassazione ma, per ottenere la liquidazione, deve contribuire concretamente all'istruttoria o alla decisione (es.: memorie articolate); mera richiesta di vittoria di spese senza contrasto motivato può essere rigettata.

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