Cassazione Penale, Sentenza n. 49715/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. (frode/induzione in errore con danno assicurativo) nella quale il ricorrente deduceva: (1) nullità per ritardata trasmissione della requisitoria e delle conclusioni del Procuratore generale e richiesta tardiva della trattazione orale; (2) vizio di motivazione e mancata acquisizione di prove decisive, con richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; (3) valutazione errata dell'attendibilità del teste Velotto e violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio; (4) errata negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale era di due giorni, la difesa ha comunque potuto presentare le proprie conclusioni nei termini e non ha dimostrato un concreto pregiudizio; la richiesta di trattazione orale è stata proposta fuori termine per iniziativa del difensore. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e infondato: la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'intervento non necessario, richiamando documentazione (Telepass) ritenuta sufficiente per la ricostruzione del fatto. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché attiene a valutazioni di fatto e alla cosiddetta "doppia conforme" (prime due decisioni di merito convergenti), fuori dal sindacato di legittimità se non per vizi di diritto. Il quarto motivo è privo di fondamento: la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e dell'art. 131-bis alla luce della natura e dell'entità del danno (circa 800 euro), delle modalità della condotta e della reiterazione di reati della stessa indole. Conseguenze: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione spese della parte civile per carenza di contributo istruttorio specifico.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione nell'illecito oggetto di condanna.
art. 642, secondo comma, cod. pen.
Delitto relativo alla frode, contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'elemento intenzionale e gli effetti del fatto fossero adeguatamente provati dai giudici di merito.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (e art. 23 del d.l. n. 149/2020 richiamato)
Disciplina del rito cartolare non partecipato in appello durante l'emergenza; la Corte ha interpretato i termini indicati come ordinatori non perentori e ha ritenuto che il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale non determini nullità automatica se la difesa può efficacemente controdedurre.
legge n. 176/2020 di conversione
Ha recepito norme emergenziali (tra cui il rito cartolare) e ne ha preservato gli effetti per i procedimenti sorti nel periodo; utilizzata per ricostruire il sistema normativo applicabile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 589-bis c.p.p.)
Ha reso il rito cartolare la regola nell'appello; la Corte cita la disciplina che prevede termini per la presentazione delle conclusioni e la possibilità di decidere in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; richiede carattere eccezionale della rinnovazione e che la stessa superi la presunzione di completezza dell'indagine di primo grado. La Corte ha ritenuto che tale presupposto non fosse soddisfatto.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi di cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato la correttezza formale e sostanziale delle censure e ritenuto che molte deduzioni attengano a valutazioni di fatto non sindacabili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto non sussistente in relazione alla condotta e alla reiterazione del reato.
art. 131-bis cod. pen.
Speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità per l'entità del danno, modalità della condotta e ripetizione di reati analoghi.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prova testimoniale e valutazione della credibilità; richiamata nel contesto della censura sull'attendibilità del teste Velotto, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non viziata da illegittimità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Prevede requisitoria scritta e disciplina del contraddittorio scritto; citata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale e alla trattazione scritta del procedimento.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo alla trattazione orale; citato nella fase preliminare ma non sostanzialmente favorevole alla doglianza del ricorrente dato il decorso dei termini.
Massime di principio
- Il ritardo nella trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non produce di per sé nullità se la parte privata ha comunque la possibilità effettiva di controdedurre nei termini previsti; spetta alla difesa dimostrare il concreto pregiudizio subito.
- La richiesta di trattazione orale in appello deve essere proposta nei termini di legge: una istanza tardiva è imputabile alla parte che l propone e non determina automaticamente rinvio o nullità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; occorre dimostrare che gli elementi richiesti siano determinanti e non già accertabili con la documentazione esistente; la Corte di legittimità sindaca la valutazione solo se emerge un vizio di diritto o di motivazione formale.
- Quando esistono due sentenze conformi di merito (c.d. doppia conforme), la Suprema Corte limita il proprio sindacato ai vizi di diritto e non alle rinnovate valutazioni di fatto e di credibilità delle prove.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede valutazione complessiva di entità del danno, modalità della condotta, recidiva e altri parametri oggettivi; danni non trascurabili o condotte ripetute possono escludere la causa di non punibilità.
- La parte civile può chiedere le spese in Cassazione ma, per ottenere la liquidazione, deve contribuire concretamente all'istruttoria o alla decisione (es.: memorie articolate); mera richiesta di vittoria di spese senza contrasto motivato può essere rigettata.
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