Sentenza del 16/12/2015 n. 5470 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO AUTONOMO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La questione riguardava in particolare la rilevanza di un'organizzazione esterna o di collaboratori la cui attività poteva operare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all'apporto intellettuale personale del professionista.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: l'IRAP è dovuta quando l'etero-organizzazione è strutturata in modo tale da poter funzionare tendenzialmente autonomamente rispetto all'attività intellettuale del singolo professionista. In tale situazione, il professionista si limita a impartire direttive e a controllare la regolare esecuzione delle attività, traendo beneficio da un'organizzazione autonoma e non meramente strumentale al proprio lavoro personale.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista quando l'etero organizzazione può funzionare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all'apporto intellettuale del medesimo singolo professionista.
L'imposta si applica quando l'organizzazione non costituisce soltanto un supporto all'attività personale del professionista, ma è capace di operare con una significativa autonomia, riducendo l'incidenza dell'apporto intellettuale diretto del titolare.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP, occorre verificare in concreto se dispone di un'organizzazione autonoma e non soltanto di beni o strumenti minimi necessari allo svolgimento personale dell'attività.
- L'IRAP tende a essere dovuta quando collaboratori, dipendenti o strutture esterne consentono all'attività di funzionare anche senza il costante apporto intellettuale e operativo del professionista.
- È rilevante distinguere tra collaboratori che svolgono compiti meramente esecutivi sotto la diretta attività del professionista e una struttura organizzativa capace di operare autonomamente sulla base di direttive e controlli generali.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando il ruolo effettivo del professionista, il grado di autonomia dell'organizzazione, il personale impiegato e le modalità di funzionamento dell'attività.
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