Ordinanza n. 29/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della graduatoria di merito relativa all’Avviso di Procedura di Interpello per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Area degli Istruttori), pubblicata il 23.12.2025, nella parte in cui dichiara vincitrice la Sig.ra D’Anello Valeria e colloca il ricorrente in seconda posizione; 2. della determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 261 del 23.12.2025, di approvazione della suddetta graduatoria; 3. del provvedimento di assunzione a tempo indeterminato della controinteressata, ove già adottato; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi incluso il Bando di Interpello Determina n. 167 del 01.09.2025 di “avviso procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AREA DEGLI ISTRUTTORI) ex profilo di Istruttore di Vigilanza Cat. C1 – ripubblicazione bando” e il Bando di interpello, ove interpretati nel senso di non richiedere la continuità dei requisiti, atti tutti con i quali è stato negato al sig. Mastrocola di essere collocato vincitore nell’interpello indetto dal Comune di Cercemaggiore (CB), per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza (Area degli Istruttori).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della procedura di interpello, determina di approvazione della graduatoria e eventuale provvedimento di assunzione della candidata dichiarata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata il 23 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato vincitrice la controinteressata e lo ha collocato al secondo posto, nonché la determina di approvazione della graduatoria, l’eventuale atto di assunzione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. È stato contestato anche il bando di interpello, ove interpretato nel senso di non richiedere la continuità dei requisiti, sostenendo che tale requisito avrebbe dovuto essere considerato ai fini dell’individuazione del vincitore. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Il TAR ha rilevato, in via preliminare e con valutazione propria della fase cautelare, una questione di dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa: la procedura appariva infatti consistente nell’attingimento, tramite interpello, da una graduatoria di idonei per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, piuttosto che in una procedura concorsuale caratterizzata dall’esercizio di poteri autoritativi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione fosse complessa e dovesse essere adeguatamente esaminata nella fase di merito, invitando le parti ad articolare le proprie deduzioni sul punto. In sede cautelare ha inoltre considerato che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il danno prospettato, essenzialmente patrimoniale, non risultava specificamente documentato in modo da dimostrarne l’attualità e l’urgenza. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari; il giudice ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la sollecita fissazione del merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice può fissare l’udienza di merito anziché concedere la sospensione.
art. 73 c.p.a.
La questione di giurisdizione, rilevata nella fase cautelare, deve essere sottoposta a specifico approfondimento nella trattazione di merito, con possibilità per le parti di formulare deduzioni sul punto.
Massime di principio
- La controversia relativa a una procedura di interpello finalizzata ad attingere da una graduatoria di idonei per la copertura di un posto può presentare una questione complessa di giurisdizione, distinta da quella concernente una procedura concorsuale nella quale l’amministrazione esercita poteri autoritativi; tale questione deve essere approfondita nel giudizio di merito quando non sia risolvibile con immediatezza in sede cautelare.
- La sospensione cautelare può essere negata quando le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Un danno cautelare di natura patrimoniale, se non specificamente documentato quanto alla concreta attualità e urgenza, non è sufficiente a giustificare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
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