Cassazione Penale, Sentenza n. 36003/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) contestazione della mancata valutazione della restituzione integrale delle somme distratte (versate su conti personali dell'imputata e della figlia) prima della dichiarazione di fallimento della I.A.M. s.r.l., con doglianza di travisamento della prova e mancanza di accertamento della "bancarotta riparata"; 2) censura dell'attribuzione di responsabilità gestionale alla ricorrente, che sostiene di essere estranea alla gestione e di aver ricoperto solo una carica formale, con conseguente vizio in relazione all'elemento soggettivo; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione della restituzione delle somme; 4) mancata ammissione dell'accertamento contabile richiesto nonostante riserva, deducendone la decisività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata non ha adeguatamente esaminato la questione della successiva restituzione delle somme trasferite sui conti personali e documentata, secondo la difesa, dal liquidatore e da consulenti della procedura concordataria. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la "bancarotta riparata" annulla l'elemento materiale del reato se la reintegrazione del patrimonio è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, e che incombe sull'amministratore l'onere di provare la corrispondenza tra i versamenti e gli atti distrattivi. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia, disponendo che il nuovo esame valuti se sussistono i presupposti della "bancarotta riparata". I terzo e quarto motivo sono stati assorbiti dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Dispositivo procedurale richiamato per trattare il ricorso senza l'intervento orale delle parti; il ricorso è stato deciso in forma scritta
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 (Rv. 266025-01)
Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 05/02/2016) Rv. 266025-01
Principio secondo cui la "bancarotta riparata" sussiste quando la sottrazione è annullata da una successiva attività che reintegra il patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; non è rilevante il momento di manifestazione del dissesto
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 (Rv. 271922-01)
Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922-01
Consolidato orientamento secondo cui grava sull'amministratore responsabile degli atti distrattivi l'onere di provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti effettuati e le distrazioni precedenti
Massime di principio
- La restituzione integrale e documentata delle somme distratte effettuata prima della dichiarazione di fallimento può escludere l'elemento materiale del reato di bancarotta (cd. "bancarotta riparata").
- L'onere della prova della corrispondenza tra i versamenti e gli atti distrattivi spetta all'amministratore che intende invocare la riparazione: senza prova certa la bancarotta sussiste.
- Ai fini valutativi non rileva il momento in cui si manifesta il dissesto: rileva che la reintegrazione sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.
- Se il giudice di merito non valuta adeguatamente la documentazione probatoria relativa alla restituzione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo esame.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo (es. ruolo effettivo vs carica formale) devono essere esaminate concretamente dal giudice di merito; l'affermazione che la carica sia meramente formale va sostenuta da elementi probatori.
- Richieste di accertamenti tecnici o contabili riservati in istruttoria possono influire sul giudizio finale; la mancata decisione motivata su tali riserve può essere assorbita o valutata nel nuovo esame in Appello.
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