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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2995

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2995 della Commissione, del 29 novembre 2024, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

Normativa europea32024R2995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, per ciascuno Stato membro interessato, la traiettoria di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per il 2025, con obiettivi intermedi al 1º febbraio, 1º maggio, 1º luglio e 1º settembre e obiettivo finale al 1º novembre 2025 pari al 90 %. La misura dà attuazione all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938, in un contesto di persistente incertezza sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e di necessità di garantire livelli adeguati di stoccaggio. Gli obiettivi sono calibrati tenendo conto dei dati tecnici forniti dagli Stati membri, della valutazione del gruppo di coordinamento del gas e della necessità di evitare distorsioni del mercato interno.

Definizione, per il 2025, delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi intermedi di stoccaggio del gas per gli Stati membri con impianti di stoccaggio sotterraneo interconnessi alla loro area di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel loro territorio e direttamente interconnessi alla rispettiva area di mercato, con traiettorie e obiettivi intermedi fissati per il 2025. L’allegato è soggetto agli obblighi proporzionali previsti dal regolamento (UE) 2017/1938, in particolare agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater; per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, l’obiettivo intermedio proporzionale va ricalcolato secondo la formula indicata nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Traiettorie di riempimento 2025 per gli stoccaggi di gas

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2995 definisce le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas direttamente interconnessi alla propria area di mercato. Il provvedimento attua l’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938, nel quadro delle misure adottate dall’Unione per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dopo la crisi energetica connessa all’aggressione russa contro l’Ucraina.

Contesto e finalità

La Commissione motiva l’atto con l’elevato grado di incertezza sulla sicurezza degli approvvigionamenti, sull’evoluzione di domanda e offerta e sulle condizioni climatiche invernali, nonché con l’esigenza di garantire stoccaggi adeguati in vista della stagione 2025. Le traiettorie sono concepite come obiettivi tecnicamente realizzabili e minimi, idonei a consentire il raggiungimento del livello di riempimento del 90 % entro il 1º novembre 2025.

Base giuridica e procedimento

La base giuridica è l’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione entro il 15 novembre dell’anno precedente, tenendo conto delle informazioni tecniche fornite dagli Stati membri e della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG). La Commissione richiama anche la consultazione del GCG del 3 ottobre 2024 e l’esame del comitato per lo stoccaggio del gas ai sensi dell’articolo 18 bis del medesimo regolamento.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri con impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel loro territorio e direttamente connessi all’area di mercato. Il contenuto operativo è rinviato all’allegato, che riporta per ciascuno Stato membro una traiettoria individuale con obiettivi al 1º febbraio, 1º maggio, 1º luglio, 1º settembre e 1º novembre 2025. L’allegato è espressamente collegato agli obblighi proporzionali del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Criteri di determinazione degli obiettivi

La Commissione afferma di aver tenuto conto, per quanto possibile, delle traiettorie presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento dei cinque anni precedenti. Inoltre, la fattibilità tecnica degli obiettivi è valutata anche in relazione alla curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio. Gli obiettivi sono calibrati in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione, evitando oneri inutili per Stati membri, operatori di mercato, gestori dei sistemi di stoccaggio e clienti, e prevenendo distorsioni della concorrenza e del mercato interno del gas.

Obiettivi intermedi e livello finale

L’allegato fissa valori differenziati per Stato membro. In tutti i casi l’obiettivo finale al 1º novembre 2025 è pari al 90 %. Gli obiettivi intermedi riflettono le specificità nazionali: ad esempio, alcuni Stati presentano valori più elevati a febbraio per preservare la sicurezza nel periodo di massimo fabbisogno, mentre altri mantengono livelli più bassi in alcuni mesi per ragioni di capacità tecnica o di mercato. La Commissione evidenzia che il livello di riempimento dell’UE al 1º febbraio dovrebbe attestarsi intorno al 50 % e al 1º maggio intorno al 30 %, con l’auspicio di livelli collettivi più elevati in caso di domanda maggiore o offerta ridotta.

Regola di tolleranza e misure correttive

Il considerando 8 precisa che livelli di riempimento fino a cinque punti percentuali sotto l’obiettivo sono considerati compatibili con le finalità del regolamento (UE) 2017/1938. Se uno Stato membro scende oltre tale soglia, l’autorità competente deve adottare immediatamente misure efficaci per incrementare il riempimento e deve informare la Commissione e il GCG. Si tratta di una clausola di vigilanza che rafforza il carattere operativo della traiettoria e impone un monitoraggio continuo.

Deroghe e adattamenti per esportazioni verso paesi terzi

Per gli Stati membri che rientrano nell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento deve essere ridotto del volume fornito a paesi terzi nel periodo di riferimento 2016-2021, ma solo se il volume medio annuo fornito durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio (ottobre-aprile) ha superato 15 TWh. La previsione riconosce le specificità di taluni sistemi nazionali con flussi transfrontalieri rilevanti.

Coordinamento del mercato e strumenti UE

Il regolamento insiste sull’opportunità di utilizzare gli strumenti di coordinamento disponibili a livello UE per rendere più efficace il riempimento degli stoccaggi, in particolare l’aggregazione della domanda e il meccanismo di acquisto in comune del gas naturale. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento senza alterare indebitamente il mercato interno del gas, compresi i mercati dei derivati.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione delle traiettorie di riempimento per il 2025

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione delle traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo ubicati nel loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato.

Obiettivo finale di riempimento al 1º novembre 2025

L’allegato prevede per tutti gli Stati membri interessati un obiettivo di riempimento del 90 % al 1º novembre 2025, in coerenza con l’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938.

Obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre 2025

Sono fissati livelli intermedi differenziati per ciascuno Stato membro al 1º febbraio, 1º maggio, 1º luglio e 1º settembre 2025, con valori variabili da Stato a Stato in funzione delle condizioni tecniche, del profilo storico di riempimento e della capacità di iniezione.

Criteri di determinazione delle traiettorie

Le traiettorie tengono conto, per quanto possibile, delle traiettorie proposte dagli Stati membri, del tasso medio di riempimento dei cinque anni precedenti e della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio. La Commissione richiama inoltre la valutazione del gruppo di coordinamento del gas consultato il 3 ottobre 2024.

Misure in caso di scostamento superiore a cinque punti percentuali

Il considerando 8 precisa che, se il livello di riempimento di uno Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto alla traiettoria, l’autorità competente deve adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo e informarne la Commissione e il gruppo di coordinamento del gas.

Riduzione per esportazioni verso paesi terzi in taluni casi

Per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento deve essere ridotto del volume fornito a paesi terzi nel periodo di riferimento 2016-2021, se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh annui durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio (ottobre-aprile).

Coordinamento europeo e flessibilità di mercato

Il regolamento sottolinea l’uso degli strumenti di coordinamento dell’UE, inclusi l’aggregazione della domanda e il meccanismo di acquisto in comune del gas naturale, per favorire il riempimento degli stoccaggi senza imporre oneri inutili e senza distorcere la concorrenza o il funzionamento del mercato interno del gas, compresi i mercati dei derivati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiasicurezza dell’approvvigionamentostoccaggio del gasmercato interno dell’energia

Testo integrale

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