Sentenza n. 3523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 670/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto l'impugnazione della ricusazione di una lista elettorale
Esito
Favorevole al resistente (autorità elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la ricusazione della lista elettorale, deducendo l'erroneità del presupposto secondo cui sui moduli contenenti le sottoscrizioni degli elettori fosse stato incollato un diverso foglio, recante un elenco di candidati presumibilmente differente. In particolare, sostenevano che non fosse provato se le sottoscrizioni fossero state apposte prima o dopo l'incollatura e depositavano dichiarazioni di corrispondenza volte a dimostrare la riferibilità delle firme alla lista presentata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la ricusazione perché la sottoscrizione deve essere apposta su moduli recanti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati, così da attestare la consapevole volontà dei sottoscrittori di sostenere quella specifica compagine politica. L'incollatura visibile di un foglio recante un elenco di candidati sopra il modulo originario, unita alla non corrispondenza di tre nominativi tra i due elenchi, rendeva inattendibile la riferibilità soggettiva delle firme alla lista effettivamente presentata. L'assenza di prova sia dell'apposizione delle firme prima dell'incollatura sia della loro apposizione successiva non eliminava l'incertezza, ma confermava l'irredimibile inattendibilità del documento. Le dichiarazioni di corrispondenza prodotte dagli appellanti, inoltre, non potevano sanare tale vizio oggettivo e risultavano prive di data certa. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in 5.000 euro per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 129 c.p.a.
La decisione è resa nell'ambito del giudizio elettorale, ma il testo non indica espressamente l'articolo applicato.
Massime di principio
- La sottoscrizione a sostegno di una lista elettorale deve essere apposta su moduli che consentano di identificare la specifica lista e l'elenco dei candidati, perché tale formalità garantisce la consapevolezza e la volontà dei sottoscrittori di sostenere quella determinata compagine politica.
- L'incollatura di un diverso foglio recante l'elenco dei candidati sopra il modulo originario contenente le sottoscrizioni, quando renda incerta la riferibilità delle firme alla lista effettivamente presentata, determina un vizio insanabile della presentazione della lista.
- In presenza di moduli elettorali oggettivamente inattendibili, l'incertezza sulla collocazione temporale delle sottoscrizioni rispetto all'incollatura del foglio non consente di ritenere valida la presentazione della lista: l'onere di dimostrare la riferibilità delle firme non è assolto dalla mera assenza di prova contraria.
- Le dichiarazioni dei sottoscrittori prive di data certa non possono supplire all'inattendibilità oggettiva dei moduli elettorali derivante dalla sovrapposizione di elenchi di candidati non corrispondenti.
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