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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1302 del 2025: della Sentenza n. 1118/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro, limitatamente alle spese legali.. quanto al ricorso n. 1586 del 2025: della Sentenza n. 1118/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro, per quanto concerne la “carta docente”.

Giustizia amministrativa202501586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza n. 1118/2024 del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma dovuta per la carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi per l'ottemperanza alla medesima sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna. Il primo ricorso riguardava il mancato pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza; il secondo riguardava la mancata esecuzione della statuizione relativa al riconoscimento del diritto alla carta docente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva, in quanto diretti all'esecuzione della stessa decisione giudiziaria. È stata inoltre chiesta la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondati i ricorsi e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. L'ordine riguarda sia il pagamento delle spese legali sia l'attribuzione della somma dovuta per la carta docente. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, fin d'ora, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 800 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato. L'accoglimento è parziale limitatamente al rigetto della penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato o della decisione esecutiva e adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta; la penalità di mora può essere negata quando siano già previste misure economiche ritenute sufficienti.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è dovuta quando la decisione da eseguire prevede già interessi o rivalutazione e tale meccanismo è ritenuto equo e adeguato alla funzione compensativa e sollecitatoria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La sentenza del giudice ordinario aveva previsto interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione della somma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando essa riconosca obblighi puntuali a carico di una pubblica amministrazione e l'amministrazione rimanga inadempiente.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando la decisione da eseguire abbia già previsto interessi o rivalutazione dalla maturazione del credito fino all'effettivo pagamento e tale misura sia ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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