Sentenza n. 709/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento contenente il Maxi Avviso ASMEL 2025 per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso gli enti locali aderenti alla rete ASMEL, nella parte in cui disciplina la procedura relativa al profilo professionale di “funzionario amministrativo – istruttore direttivo ex categoria D, nonché di ogni successivo atto di integrazione, rettifica, specificazione e proroga dei termini ad esso relativo, ivi compresi i testi coordinati e gli avvisi pubblicati sul sito ASMEL o sui siti degli enti attuatori, nella misura in cui da tali previsioni derivano, direttamente o indirettamente, le condizioni e i presupposti per l’esclusione del sig. Stany Sirianni dalla procedura selettiva de qua ivi compre le norme che prescrivono l’esclusione automatica dei candidati in caso di mancato o ritardato pagamento della tassa di partecipazione; b) della comunicazione di richiesta di integrazione documentale, trasmessa al sig. Stany Sirianni a mezzo PEC nell’ambito della procedura ASMEL per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con la quale è stata domandata la produzione della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione, fissando un termine ritenuto perentorio per l’invio della stessa, nella parte in cui: a) qualifica come essenziale e a pena di esclusione l’allegazione della ricevuta di pagamento, pur a fronte dell’avvenuto pagamento nei termini; b) stabilisce un termine di integrazione irragionevolmente breve e privo di adeguata motivazione; c) prevede l’automatica esclusione in caso di invio ritenuto tardivo della documentazione integrativa; nonché di ogni ulteriore atto istruttorio o interno, anche non conosciuto, che abbia determinato o confermato il contenuto di tale richiesta di integrazione e la natura perentoria del relativo termine, in quanto presupposti lesivi del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura; c) della successiva comunicazione, anch’essa trasmessa al sig. Stany Sirianni a mezzo PEC, con la quale l’ente gestore della procedura ASMEL (e/o la Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, quale ente attuatore) ha ritenuto tardivo l’invio della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione e ha conseguentemente dichiarato l’“esclusione automatica” del ricorrente dalla procedura selettiva per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con ogni relativa motivazione, avvertimento e statuizione in essa contenuti; nonché di ogni atto endoprocedimentale, verbale, determinazione o annotazione interna – anche non conosciuti – che abbia disposto, confermato o preso atto dell’esclusione del sig. Sirianni dalla procedura ASMEL, sulla base della asserita tardività dell’invio della ricevuta di pagamento; d) della Determina n. 61 del 10.02.2026, adottata dall’ente attuatore Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele nell’ambito della procedura ASMEL, recante “Approvazione degli elenchi degli ammessi con riserva e dei non ammessi” alla procedura per il profilo di alla procedura per il profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria, nonché dei relativi allegati contenente l’elenco nominativo dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, nella parte in cui: a) non include il sig. Stany Sirianni tra i candidati ammessi alla prova selettiva; b) ovvero lo colloca tra i candidati non ammessi o comunque in posizione incompatibile con la sua piena partecipazione alla procedura; c) recepisce e cristallizza l’esclusione automatica disposta a seguito della comunicazione di asserita tardività dell’invio della ricevuta di pagamento; nonché di ogni ulteriore allegato, elenco, verbale o atto richiamato o approvato dalla medesima Determina n. 61/2026, ancorché non conosciuto, nella parte in cui contribuisce a rendere definitiva l’esclusione del ricorrente dalla procedura ASMEL; e) di tutte le comunicazioni di convocazione alle prove selettive relative al profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, pubblicate o trasmesse dall’ente gestore ASMEL e/o dalla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, nella parte in cui: a) presuppongono l’elenco degli ammessi di cui alla Determina n. 61/2026 e al relativo Allegato; b) fissano condizioni e clausole perentorie (quali l’obbligo di effettuare il controllo tecnico, di collegarsi alla piattaforma nel giorno e nell’ora indicati, di utilizzare specifiche credenziali o dispositivi) che di fatto impediscono al sig. Sirianni, illegittimamente escluso, di partecipare alle prove; c) determinano la prosecuzione della procedura selettiva in sua assenza, consolidando gli effetti dell’illegittima esclusione; nonché di ogni altro atto organizzativo o gestionale connesso allo svolgimento delle prove (calendari, avvisi sul sito, FAQ operative, istruzioni tecniche) che, anche solo mediatamente, presupponga la validità dell’elenco degli ammessi e contribuisca a precludere la partecipazione del ricorrente; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale – anteriore, coevo o successivo – comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva del sig. Stany Sirianni in relazione alla procedura ASMEL per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei 2025, profilo Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) gli atti interni di ASMEL e/o della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele che abbiano disciplinato i rapporti tra soggetto aggregatore ed ente attuatore; b) i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici o delle strutture tecniche di supporto, nella parte in cui abbiano adottato o condiviso i criteri di esclusione automatica per tardiva integrazione documentale; c) gli eventuali atti di approvazione o di utilizzo degli elenchi di idonei formati all’esito della procedura, nella parte in cui presuppongono la legittimità dell’esclusione del ricorrente e ne consolidano gli effetti; g) dei regolamenti o disciplinari d’uso della piattaforma telematica nella parte in cui disciplinano le modalità di pagamento e di caricamento delle ricevute; h) dei provvedimenti di approvazione e pubblicazione del calendario delle prove per il profilo D nella parte in cui consolidano l’elenco degli ammessi di cui Sirianni è escluso; i) nonché, per quanto occorra, di tutti gli ulteriori atti non specificamente conosciuti alla data di proposizione del ricorso, ma strettamente collegati alla sequenza procedimentale che ha condotto all’esclusione del sig. Stany Sirianni dalla procedura ASMEL, dalla procedura ASMEL relativa al profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D, con riserva di motivi aggiunti ai sensi di legge all’esito dell’accesso agli atti e dell’eventuale ostensione di documenti ulteriori; e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere la prova selettiva relativa al profilo di “profilo di Funzionario amministrativo – Istruttore direttivo ex categoria D”, con ordine alla Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele di consentire la partecipazione del ricorrente alla suddetta prova selettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura ASMEL 2025 per il profilo di funzionario amministrativo – istruttore direttivo, fondata sulla ritenuta tardività dell'invio della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (enti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Maxi Avviso ASMEL 2025, la richiesta di integrazione documentale, la comunicazione di esclusione automatica, la determina di approvazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi e gli atti connessi alla prosecuzione delle prove selettive. Ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per violazione delle regole della procedura, sostenendo di aver effettuato il pagamento del contributo nei termini e contestando la qualificazione come essenziale e a pena di esclusione dell'allegazione della ricevuta, il termine ritenuto perentorio assegnato per l'integrazione documentale e l'automatica esclusione per l'invio tardivo della ricevuta. Ha inoltre chiesto di essere ammesso, anche con riserva, alla prova selettiva. In via cautelare il Presidente di Sezione lo aveva ammesso con riserva alla prova. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di aver partecipato alla prova, senza conseguire il punteggio minimo per l'ammissione alla fase successiva, e di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la definizione in rito con compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della camera di consiglio e dopo la partecipazione alla prova selettiva. Ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente possa disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione. In tale situazione il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito, dell'andamento del giudizio e della richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, ricorrendone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; tale dichiarazione vincola il giudice alla pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- A fronte di un'espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La partecipazione alla prova selettiva in esecuzione di un'ammissione con riserva, seguita dalla mancata acquisizione del punteggio minimo per la prosecuzione della procedura e dalla dichiarazione di non avere più interesse, giustifica la definizione del giudizio per improcedibilità, senza esame dei vizi dedotti contro l'esclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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