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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24324/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due coimputati impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello che, rispetto alla decisione di primo grado di condanna per tentato furto pluriaggravato, ha riformato solo il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo, comune ad entrambi, deducono la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo che l'atto del 27 settembre 2016, pur denominato "denuncia orale", non integrerebbe una valida querela. Con il secondo motivo entrambi contestano violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. Uno dei ricorrenti ripropone censure già formulate in appello e disattese, mentre l'altro introduce in cassazione questioni nuove non devolute al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla procedibilità, perché il verbale del 27 settembre 2016, anche se qualificato come "denuncia orale", conteneva una chiara manifestazione di volontà punitiva della persona offesa, sufficiente a integrare la querela. Quanto al resto, ha rilevato che le censure di un ricorrente erano una mera reiterazione di quelle già esaminate e respinte in appello, quindi prive della necessaria specificità; quelle dell'altro erano invece questioni nuove, non proposte in appello, e pertanto non deducibili in cassazione, salvo i casi non ricorrenti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non fossero deducibili in precedenza.

Massime di principio

  • La manifestazione esplicita della volontà di punire da parte della persona offesa può essere sufficiente a integrare la querela anche quando l'atto sia formalmente denominato in modo diverso, come "denuncia orale".
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente doglianze già respinte in appello, poiché difettano di specificità e di effettiva critica argomentata della decisione impugnata.
  • Non possono essere introdotte con il ricorso per cassazione questioni nuove, non devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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