Ordinanza n. 204/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del permesso di costruire n. 20/2024 - protocollo n. 48137 del 14 giugno 2024 rilasciato dalla Città di Portici in favore della Città Metropolitana di Napoli - Area Scuole per la “realizzazione, in un’area attualmente destinata a parcheggio dell’IIS Carlo Levi, di una palestra con basamento in muratura e copertura a padiglione in legno lamellare e pannelli con affiancamento di due blocchi spogliatoio e realizzazione di un parcheggio a raso con moduli salvaprato”; b) dell’autorizzazione paesaggistica n. 52/2019 - protocollo n. 80973 del 6 dicembre 2019 rilasciata dalla Città di Portici in favore della Città Metropolitana di Napoli - Area Scuole; c) del “parere favorevole con prescrizione” ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prot. n. 18542 del 4 dicembre 2019 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli; d) quatenus opus, del P.T.P. dei Comuni Vesuviani di cui al D.M. del 4 luglio 2002, del P.U.C. della Città di Portici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 28 dicembre 2021, del R.U.E. della Città di Portici, del D.M. n. 1479/30 del 4 ottobre 1961, se e in quanto interpretati in modo da ledere diritti e interessi degli odierni ricorrenti; e) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se di data ed estremi sconosciuti, presupposto, connesso o comunque conseguenziale agli atti gravati in via principale, se ritenuto idoneo a ledere diritti ed interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di una palestra scolastica, opere accessorie e parcheggio a raso, unitamente all'autorizzazione paesaggistica e al parere paesaggistico della Soprintendenza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Portici alla Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione, nell'area destinata a parcheggio dell'Istituto di istruzione superiore, di una palestra con basamento in muratura, copertura a padiglione in legno lamellare e pannelli, due blocchi spogliatoio e un parcheggio a raso con moduli salvaprato. Sono state inoltre impugnate l'autorizzazione paesaggistica comunale, il parere favorevole con prescrizione della Soprintendenza e, in via subordinata, gli strumenti urbanistici e paesaggistici applicabili, ove interpretati in senso lesivo. Le censure riguardano, in particolare, l'altezza della palestra, ritenuta superiore ai limiti previsti dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani; la volumetria dell'intervento rispetto alla volumetria assentibile e ai parametri di densità fondiaria e territoriale; la localizzazione del parcheggio a raso rispetto alla disciplina sulle distanze; la modifica della collocazione degli stalli rispetto alla progettazione originaria, anche alla luce delle prescrizioni della Soprintendenza; nonché la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia delle condizioni geomorfologiche del terreno, che i ricorrenti assumono incompatibile con eventuali sbancamenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha ritenuto necessario disporre una verificazione in contraddittorio, anche accogliendo l'istanza istruttoria dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al Responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega interna. Il verificatore dovrà accertare: l'altezza delle opere e l'altezza media degli edifici circostanti; la volumetria concretamente assentibile nell'area; la collocazione del parcheggio a raso e l'eventuale previsione di sbancamenti. Sono stati disciplinati gli avvisi alle parti, la possibilità di nominare consulenti, i termini per le operazioni, per la trasmissione della bozza di relazione, per le osservazioni e per il deposito della relazione conclusiva. È stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti un anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore. L'ulteriore trattazione di merito è stata fissata al 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
verificazione in contraddittorio fra le parti
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidandola a un organismo pubblico, quando occorre acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti per la decisione.
art. 65 c.p.a.
art. 67 c.p.a.
art. 146 d.lgs. 42/2004
parere favorevole con prescrizione
È richiamato quale base normativa del parere paesaggistico della Soprintendenza impugnato.
D.M. 4 luglio 2002
l’altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri
È richiamato dai ricorrenti quale parametro paesaggistico per contestare l'altezza della palestra.
D.M. 1444/1968
È richiamato dai ricorrenti quale disciplina delle distanze rilevante per la collocazione del parcheggio a raso.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici su caratteristiche fisiche delle opere, parametri edilizi e localizzazione degli interventi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio ai sensi dell'articolo 66 c.p.a., prima di decidere il merito.
- La verificazione può essere affidata a una struttura pubblica competente per materia, con facoltà di delega interna, e deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito di nominare consulenti e formulare osservazioni sulla bozza di relazione.
- In una controversia sulla legittimità di un intervento edilizio e paesaggistico, sono accertamenti tecnici rilevanti, ai fini della decisione, l'altezza dell'opera rispetto agli edifici circostanti, la volumetria concretamente assentibile, la localizzazione delle opere accessorie e l'eventuale incidenza dei lavori sulla conformazione del terreno.
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