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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44366/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua impugnava l'ordinanza che, pur avendo ritenuto nullo l'accertamento tecnico sulla natura/qualità della sostanza (per omesso avviso al difensore e mancata partecipazione alla campionatura e alle analisi), aveva comunque confermato la misura (attenuata da carcere ad arresti domiciliari) basandosi sul solo narcotest. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando contraddittorietà in quanto una comunicazione di laboratorio dei Carabinieri avrebbe indicato esito negativo alla cocaina.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale, pur correttamente avendo escluso il risultato dell'accertamento tecnico per violazione del diritto di difesa, non abbia fornito la motivazione rafforzata necessaria quando si basa unicamente sul narcotest. La giurisprudenza ammette il narcotest come elemento sufficiente solo se il giudice indica elementi "univocamente significativi" circa tipologia ed entità della sostanza; nel caso concreto sussistevano incertezze (anche perché i Carabinieri avevano segnalato la necessità di ripetere le analisi), per cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    La Corte richiama che, per la configurabilità del reato ex art.73, non è sempre indispensabile l'accertamento peritale della qualità/quantità della sostanza; tuttavia, se si dispone solo del narcotest, il giudice deve motivare adeguatamente la sussistenza di elementi univoci relativi a tipologia ed entità della sostanza; in assenza di tale motivazione si crea incertezza sulla qualificazione del fatto (es. applicabilità del comma 5).

  • Codice di procedura penale

    art. 360 (richiamato in relazione alla nullità dell'accertamento tecnico), art. 309, co.7 (competenza in caso di rinvio)

    La nullità del risultato tecnico è stata rilevata per violazione del diritto di difesa (omesso avviso e mancata partecipazione alla stima/campionatura). L'art.309, co.7 è richiamato per il rinvio del giudizio al tribunale competente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.6, n. 40044 del 29/9/2022, Pataffio, Rv. 283942-02

    Principio secondo cui il narcotest può essere sufficiente in assenza di analisi chimiche, ma richiede una motivazione giudiziale rafforzata che dimostri elementi univoci sul tipo e sulla quantità della sostanza; non è automaticamente equivalente all'analisi chimica.

Massime di principio

  • Il narcotest può sostenere la configurabilità del reato di cui all'art.73 DPR 309/1990, ma solo se il giudice fornisce motivazione adeguata indicando elementi univocamente significativi relativi a tipologia ed entità della sostanza.
  • Se un accertamento tecnico è annullato per violazione del diritto di difesa (es. omesso avviso al difensore e mancata partecipazione alla campionatura), il giudice non può limitarsi a confermare la misura cautelare sulla base di dati incerti senza motivazione rafforzata.
  • Contraddizioni tra narcotest e analisi chimiche (o comunicazioni di laboratorio negative) impongono chiarimenti o ripetizione delle analisi; in loro assenza la valutazione della gravità indiziaria è fragile.
  • La mancata adeguata motivazione del giudice sulle fonti probatorie relative alla natura/quantità delle sostanze comporta il rischio di annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo esame.
  • In processi analoghi, la difesa dovrebbe chiedere la ripetizione dell'analisi qualitativa/quantitativa e sottolineare ogni violazione del diritto di difesa nella fase di campionatura per ottenere l'esclusione degli accertamenti viziati.

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