Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08426/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con i primi quattro motivi ha dedotto, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita mancata valutazione critica delle censure difensive; vizio di motivazione per la ritenuta assenza di prova certa della distrazione di beni; violazione di legge sulla sussistenza del dolo generico della bancarotta fraudolenta; violazione di legge sul riconoscimento della continuità aziendale fraudolenta. Con il quinto motivo ha dedotto la prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che i primi quattro motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi posti a base delle censure e non consentivano il sindacato di legittimità; ha inoltre osservato che l'appello era a sua volta del tutto generico, con conseguente inammissibilità rilevabile d'ufficio. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il termine va calcolato sul massimo edittale di dodici anni e sei mesi ex art. 161 c.p., oltre le sospensioni ex art. 159 c.p., e per la bancarotta prefallimentare decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non dalle condotte, sicché il termine massimo non era ancora maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e indeterminati i primi quattro motivi, in quanto non conformi all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha dichiarato assorbita o comunque manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché il termine non risultava decorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve indicare specificamente i motivi e gli elementi a sostegno delle censure; la genericità e indeterminatezza impediscono il controllo di legittimità e determinano inammissibilità.

  • art. 161 c.p.

    Ai fini della prescrizione va considerato il termine massimo aumentato nei limiti previsti dalla norma, non il solo termine ordinario.

  • art. 159 c.p.

    Devono computarsi le sospensioni del corso della prescrizione rilevanti ai fini del termine finale.

  • art. 161 c.p.

    Il termine massimo di prescrizione richiamato dalla Corte per la bancarotta prefallimentare è di dodici anni e sei mesi, cui si aggiungono le sospensioni del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a formule assertive o a doglianze generiche, prive dell'indicazione degli specifici passaggi motivazionali o degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • La genericità dell'appello può essere rilevata d'ufficio in cassazione come causa di inammissibilità non sanabile, anche se non dichiarata dal giudice di secondo grado.
  • Nei reati di bancarotta prefallimentare, la prescrizione si computa dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla data delle condotte distrattive o documentali contestate.
  • Ai fini della prescrizione, occorre applicare il termine massimo previsto dalla disciplina codicistica, comprensivo degli eventuali aumenti e delle sospensioni del corso del termine.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.