Cassazione Penale, Ordinanza n. 08426/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con i primi quattro motivi ha dedotto, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita mancata valutazione critica delle censure difensive; vizio di motivazione per la ritenuta assenza di prova certa della distrazione di beni; violazione di legge sulla sussistenza del dolo generico della bancarotta fraudolenta; violazione di legge sul riconoscimento della continuità aziendale fraudolenta. Con il quinto motivo ha dedotto la prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che i primi quattro motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi posti a base delle censure e non consentivano il sindacato di legittimità; ha inoltre osservato che l'appello era a sua volta del tutto generico, con conseguente inammissibilità rilevabile d'ufficio. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il termine va calcolato sul massimo edittale di dodici anni e sei mesi ex art. 161 c.p., oltre le sospensioni ex art. 159 c.p., e per la bancarotta prefallimentare decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non dalle condotte, sicché il termine massimo non era ancora maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e indeterminati i primi quattro motivi, in quanto non conformi all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha dichiarato assorbita o comunque manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché il termine non risultava decorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve indicare specificamente i motivi e gli elementi a sostegno delle censure; la genericità e indeterminatezza impediscono il controllo di legittimità e determinano inammissibilità.
art. 161 c.p.
Ai fini della prescrizione va considerato il termine massimo aumentato nei limiti previsti dalla norma, non il solo termine ordinario.
art. 159 c.p.
Devono computarsi le sospensioni del corso della prescrizione rilevanti ai fini del termine finale.
art. 161 c.p.
Il termine massimo di prescrizione richiamato dalla Corte per la bancarotta prefallimentare è di dodici anni e sei mesi, cui si aggiungono le sospensioni del procedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a formule assertive o a doglianze generiche, prive dell'indicazione degli specifici passaggi motivazionali o degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La genericità dell'appello può essere rilevata d'ufficio in cassazione come causa di inammissibilità non sanabile, anche se non dichiarata dal giudice di secondo grado.
- Nei reati di bancarotta prefallimentare, la prescrizione si computa dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla data delle condotte distrattive o documentali contestate.
- Ai fini della prescrizione, occorre applicare il termine massimo previsto dalla disciplina codicistica, comprensivo degli eventuali aumenti e delle sospensioni del corso del termine.
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