Ordinanza n. 590/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per tre posti di specialista educativo-educatore presso gli asili nido comunali, nonché graduatoria finale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che ne ha disposto l'esclusione dal concorso, l'elenco degli ammessi alla prova orale e il successivo verbale di conferma dell'esclusione. Ha chiesto il riconoscimento del diritto alla valutazione della prova teorico-pratica, all'attribuzione del relativo punteggio e, in caso di superamento, all'ammissione alla prova orale, anche con riserva. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e l'atto di approvazione della stessa. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione, limitandosi a rilevare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato il concorso e risultano inseriti nella graduatoria di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né le domande di ammissione e valutazione della prova. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, diversi dai controinteressati già intimati, poiché l'eventuale annullamento dell'esclusione potrebbe modificare la posizione degli altri candidati e incidere sul loro interesse a conservare la posizione occupata durante la validità della graduatoria. Ha disposto che il Comune comunichi alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, gli indirizzi PEC o i domicili digitali indicati dai candidati nelle domande; la ricorrente dovrà effettuare le notifiche nei successivi dieci giorni. Qualora il Comune non disponga dei recapiti, la notificazione dovrà essere eseguita per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'ente, entro i termini indicati nell'ordinanza, con successivo deposito della prova delle notifiche. Gli atti sono stati rimessi al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. d) del bando di concorso
eventuale indirizzo PEC o domicilio digitale indicato nella domanda
La disposizione del bando è richiamata quale modalità per individuare i recapiti digitali dei candidati ai quali notificare il ricorso, i motivi aggiunti e l'ordinanza.
Massime di principio
- Quando l'annullamento dell'esclusione da una procedura concorsuale può determinare una modifica della graduatoria e incidere sulle posizioni degli altri candidati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati o comunque iscritti nella graduatoria di merito che non siano già stati intimati.
- Nelle controversie concorsuali, l'integrazione del contraddittorio può essere ordinata mediante notificazione individuale presso l'indirizzo PEC o il domicilio digitale indicato dai controinteressati nella domanda di partecipazione, ove tali recapiti siano disponibili.
- Quando l'amministrazione non dispone dei recapiti PEC o dei domicili digitali di uno o più controinteressati, il giudice può disporre, in via alternativa, la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, assegnando termini per l'esecuzione e il deposito della relativa prova.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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