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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04494/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla sola ordinanza la specifica imputazione sostanziale, ma la motivazione richiama un'aggravante dell'uso dell'arma e il tema del bilanciamento con attenuanti generiche e attenuante della lieve entità. La decisione di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. La difesa ha dedotto un unico motivo articolato in più censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso dell'arma; (3) eccessività della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che le prime due censure non erano state previamente dedotte in appello, e che anche la doglianza sulla pena era nuova o comunque non specificamente devoluta al giudice di secondo grado. Ha inoltre richiamato il principio per cui la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione tra circostanze sono valutazioni discrezionali di merito non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Le censure proposte in cassazione devono essere state previamente dedotte in appello; la mancata specifica devoluzione del tema al giudice di secondo grado preclude il sindacato di legittimità.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato solo implicitamente nel riferimento al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione sulla pena e sul bilanciamento è insindacabile se non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza relativa al mancato riconoscimento di un'attenuante o di un diverso bilanciamento tra circostanze quando la questione non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello, anche mediante motivi aggiunti o conclusioni.
  • Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio un'attenuante non è di per sé deducibile come vizio di legge o di motivazione in cassazione, se l'imputato non abbia formulato in appello una richiesta specifica supportata da dati di fatto pertinenti.
  • La censura sull'eccessività della pena è inammissibile se non investe questioni già devolute in appello; in ogni caso, la determinazione della pena, il bilanciamento tra circostanze e la graduazione degli aumenti e diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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