Sentenza del 17/04/2018 n. 1733 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Natura dell'addizionale erariale - Termini prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'applicazione analogica del termine previsto per il recupero delle tasse automobilistiche, rilevando la diversità tra i due tributi. In assenza di una disciplina specifica per l'addizionale erariale, il termine applicabile è stato individuato in quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, la pretesa è soggetta al termine breve di cinque anni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura dell'addizionale erariale, dovuta per autovetture e autoveicoli destinati al trasporto promiscuo con potenza superiore alla soglia prevista dalla legge, e il termine entro il quale l'Amministrazione può recuperarla in caso di omesso versamento. Il contribuente ha sostenuto che, non essendo previsto per tale tributo uno specifico termine di decadenza, non fosse possibile applicare automaticamente quello stabilito per la tassa automobilistica ordinaria, trattandosi di un prelievo distinto e avente natura di vera e propria imposta.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Prevede un termine quinquennale per le obbligazioni periodiche. In mancanza di una specifica disciplina sull'addizionale erariale, tale termine è stato ritenuto applicabile al recupero del tributo.
Normativa sulle tasse automobilistiche
Prevede uno specifico termine di decadenza per il recupero della tassa automobilistica in caso di omesso versamento, ma tale termine non può essere applicato per analogia all'addizionale erariale, che costituisce un tributo distinto.
Massime di principio
- Quando due prelievi fiscali sono distinti per natura e disciplina, il termine previsto per uno non può essere automaticamente applicato all'altro mediante analogia.
- In assenza di una norma speciale che stabilisca un termine di decadenza per il recupero di un tributo, occorre individuare il termine applicabile attraverso le norme generali sulla prescrizione, considerando la struttura periodica dell'obbligazione.
- L'addizionale erariale alla tassa automobilistica deve essere trattata come un'imposta autonoma e non come una semplice componente della tassa automobilistica ordinaria.
- Per verificare la validità di una richiesta di pagamento, è necessario controllare la data di scadenza del tributo, gli eventuali atti interruttivi e il decorso del termine quinquennale.
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