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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06077/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la loro domanda di sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire (emessa l'08/11/2015) esecutiva della sentenza del 25/06/1993 che aveva dichiarato penalmente responsabile la loro madre, Anna Sito, per la realizzazione abusiva di un secondo piano dal quale sono stati ricavati due appartamenti. I fratelli contestavano l'illegittimità della disapplicazione delle concessioni in sanatoria loro rilasciate, sostenendo che le due unità dovessero essere considerate separatamente e non come un unico edificio ai fini del computo della volumetria e del limite di sanabilità previsto dalla legge n. 724/1994.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha condiviso il Tribunale di Napoli nel ritenere l'ampliamento come abuso unitario realizzato dalla madre e nel computare unitariamente la volumetria complessiva (inclusi torrino e vano scala), la quale supera il limite di 750 m3 previsto dall'art. 39, comma 1, legge n. 724/1994, escludendo pertanto la sanabilità. Ha ricordato che il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità formale e sostanziale delle concessioni in sanatoria e disapplicarle se mancano i presupposti di legge. Ha ritenuto infondati i ragionamenti sulla buona fede e sul frazionamento delle domande di condono operato dai ricorrenti, evidenziando l'operato doloso e l'elusione del limite volumetrico. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 47 del 1985

    Norma originaria che sanziona gli abusi edilizi; la ricostruzione giudiziale ha fatto riferimento all'art. 20 lett. b) (ora art. 44 d.P.R. n. 380/2001) e all'art. 17 nella valutazione della nullità/inefficacia dei trasferimenti relativi a opere abusive

  • d.P.R. n. 380 del 2001

    Recepisce e riordina la disciplina edilizia; richiamato per l'equivalenza normativa rispetto alle disposizioni sanzionatorie citate nella sentenza originaria

  • legge n. 724 del 1994 (art. 39, comma 1)

    limite di 750 m3 per la sanabilità delle opere

    Il limite volumetrico di 750 m3 è inderogabile per la sanabilità delle nuove costruzioni; ai fini del calcolo la volumetria va considerata sull'intero edificio/complesso unitario e non sul singolo frazionamento artificioso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'addebito delle spese e per l'irrogazione della sanzione accessoria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto anche il versamento alla Cassa delle Ammende, esercitando la facoltà prevista dalla legge n. 103/2017 di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale

  • legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 64)

    Richiamata come base normativa per l'aumento della sanzione accessoria in caso di ricorso inammissibile, considerata la responsabilità dei ricorrenti

  • Corte costituzionale, sent. n. 302 del 1996

    La previsione massima di cubatura di '750 metri cubi' è un limite assoluto ed inderogabile

    Interpretazione costituzionale del limite volumetrico: il parametro è di stretta interpretazione e non può essere eluso tramite frazionamenti artificiosi delle domande di sanatoria

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la legittimità formale e sostanziale delle concessioni in sanatoria e può disapplicare atti amministrativi che non sussistono nei presupposti di legge; non si limita a valutare solo l'invalidità amministrativa.
  • Per il computo del limite volumetrico previsto dalla legge sul condono (750 m3) si considera l'intero edificio o complesso unitario risultante da un progetto o da un disegno unitario: le istanze separate non possono eludere il limite se appartenenti al medesimo intervento unitario.
  • Il vano scala e il torrino, se parte integrante del corpo di fabbrica, vanno computati nella volumetria complessiva e non sono automaticamente qualificabili come volume tecnico escluso dal calcolo.
  • La buona fede del richiedente il condono viene valutata alla data di presentazione della domanda; la preesistenza dell'abuso non garantisce comunque sanabilità se mancano i presupposti volumetrici o temporali.
  • Il rilascio di una concessione in sanatoria non ha effetto estintivo del reato se l'opera non è conforme alla normativa urbanistica o supera i limiti previsti dalla legge; il giudice penale può accertare la sussistenza dei requisiti estintivi.
  • Il frazionamento artificioso delle domande di condono e il trasferimento di porzioni dell'immobile per aggirare limiti di legge possono essere valutati come comportamento doloso, precludendo il beneficio del condono.
  • La titolarità al momento della domanda è rilevante: esistono ipotesi in cui proprietari diversi possono presentare domande per porzioni effettivamente autonome, ma occorre che tale autonomia sia reale e giustificata da presupposti normativi e di fatto.

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