Cassazione Penale, Sentenza n. 06077/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la loro domanda di sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire (emessa l'08/11/2015) esecutiva della sentenza del 25/06/1993 che aveva dichiarato penalmente responsabile la loro madre, Anna Sito, per la realizzazione abusiva di un secondo piano dal quale sono stati ricavati due appartamenti. I fratelli contestavano l'illegittimità della disapplicazione delle concessioni in sanatoria loro rilasciate, sostenendo che le due unità dovessero essere considerate separatamente e non come un unico edificio ai fini del computo della volumetria e del limite di sanabilità previsto dalla legge n. 724/1994.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha condiviso il Tribunale di Napoli nel ritenere l'ampliamento come abuso unitario realizzato dalla madre e nel computare unitariamente la volumetria complessiva (inclusi torrino e vano scala), la quale supera il limite di 750 m3 previsto dall'art. 39, comma 1, legge n. 724/1994, escludendo pertanto la sanabilità. Ha ricordato che il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità formale e sostanziale delle concessioni in sanatoria e disapplicarle se mancano i presupposti di legge. Ha ritenuto infondati i ragionamenti sulla buona fede e sul frazionamento delle domande di condono operato dai ricorrenti, evidenziando l'operato doloso e l'elusione del limite volumetrico. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985
Norma originaria che sanziona gli abusi edilizi; la ricostruzione giudiziale ha fatto riferimento all'art. 20 lett. b) (ora art. 44 d.P.R. n. 380/2001) e all'art. 17 nella valutazione della nullità/inefficacia dei trasferimenti relativi a opere abusive
d.P.R. n. 380 del 2001
Recepisce e riordina la disciplina edilizia; richiamato per l'equivalenza normativa rispetto alle disposizioni sanzionatorie citate nella sentenza originaria
legge n. 724 del 1994 (art. 39, comma 1)
limite di 750 m3 per la sanabilità delle opere
Il limite volumetrico di 750 m3 è inderogabile per la sanabilità delle nuove costruzioni; ai fini del calcolo la volumetria va considerata sull'intero edificio/complesso unitario e non sul singolo frazionamento artificioso
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'addebito delle spese e per l'irrogazione della sanzione accessoria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto anche il versamento alla Cassa delle Ammende, esercitando la facoltà prevista dalla legge n. 103/2017 di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale
legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 64)
Richiamata come base normativa per l'aumento della sanzione accessoria in caso di ricorso inammissibile, considerata la responsabilità dei ricorrenti
Corte costituzionale, sent. n. 302 del 1996
La previsione massima di cubatura di '750 metri cubi' è un limite assoluto ed inderogabile
Interpretazione costituzionale del limite volumetrico: il parametro è di stretta interpretazione e non può essere eluso tramite frazionamenti artificiosi delle domande di sanatoria
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la legittimità formale e sostanziale delle concessioni in sanatoria e può disapplicare atti amministrativi che non sussistono nei presupposti di legge; non si limita a valutare solo l'invalidità amministrativa.
- Per il computo del limite volumetrico previsto dalla legge sul condono (750 m3) si considera l'intero edificio o complesso unitario risultante da un progetto o da un disegno unitario: le istanze separate non possono eludere il limite se appartenenti al medesimo intervento unitario.
- Il vano scala e il torrino, se parte integrante del corpo di fabbrica, vanno computati nella volumetria complessiva e non sono automaticamente qualificabili come volume tecnico escluso dal calcolo.
- La buona fede del richiedente il condono viene valutata alla data di presentazione della domanda; la preesistenza dell'abuso non garantisce comunque sanabilità se mancano i presupposti volumetrici o temporali.
- Il rilascio di una concessione in sanatoria non ha effetto estintivo del reato se l'opera non è conforme alla normativa urbanistica o supera i limiti previsti dalla legge; il giudice penale può accertare la sussistenza dei requisiti estintivi.
- Il frazionamento artificioso delle domande di condono e il trasferimento di porzioni dell'immobile per aggirare limiti di legge possono essere valutati come comportamento doloso, precludendo il beneficio del condono.
- La titolarità al momento della domanda è rilevante: esistono ipotesi in cui proprietari diversi possono presentare domande per porzioni effettivamente autonome, ma occorre che tale autonomia sia reale e giustificata da presupposti normativi e di fatto.
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