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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24146/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'identificazione e della partecipazione al reato (violazione artt. 533 e 535 c.p.p.); (2) nullità della sentenza di primo grado per presunta incompatibilità del giudice (richiamo artt. 33, 34 e 178 c.p.p.); (3) contestazione del concorso nel reato (affermazione che la condotta del Di Palma sarebbe stata post factum, oppure di minima importanza ai sensi dell'art.114 c.p., ovvero configurabile come concorso anomalo ai sensi dell'art.116 c.p.); (4) censura sulla dosimetria della pena e sulla ricorrenza della recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 99 e 133 c.p.); (5) dedotta erronea applicazione delle aggravanti del nesso teleologico (art.61, n.2 c.p.) e della violenza/minaccia commessa da più persone riunite (art.628, terzo comma, n.1 c.p.); (6) manifesta illogicità e carenza motivazionale, lamentando mancata risposta ai rilievi sull'applicabilità degli artt. 114 e 116 c.p., esclusione delle aggravanti, esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in ogni sua articolazione: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato (l'incompatibilità ex art.34 c.p.p. è rimedio di recusazione, non causa generale di nullità ai sensi dell'art.178 lett. a) c.p.p., e doveva essere tempestivamente dedotta); i restanti motivi (3°, 4°, 5° e 6°) sono stati dichiarati non fondati o manifestamente infondati. In particolare la Corte ha confermato la responsabilità di Di Palma per rapina pluriaggravata in concorso, l'applicazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché l'integrazione delle aggravanti del nesso teleologico e della violenza/minaccia commessa da più persone riunite. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di merito nella sua sostanza (compresa la misura della pena così come rideterminata in sede di appello: cinque anni di reclusione e € 2.000,00 di multa, dopo la diminuzione per il rito).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che Di Palma abbia dato contributo materiale e morale idoneo a integrare il concorso ordinario.

  • art. 628 cod. pen., primo e terzo comma, n.1

    Norma sulla rapina e sulle aggravanti; la rapina è stata ritenuta pluriaggravata, contestata la circostanza delle più persone riunite.

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Aggravante del nesso teleologico; la Corte ha ritenuto che la rapina sia stata commessa con finalità di assicurarsi l'impunità dell'evasione e quindi integrata l'aggravante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti sono stati esaminati secondo i parametri di ammissibilità e merito di legittimità.

  • artt. 533 e 535 c.p.p.

    Principi sulla valutazione della prova e sulla pronuncia di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; il ricorrente non ha motivato in modo specifico la presunta incertezza probatoria, rendendo il motivo generico/inammissibile.

  • art. 33, 34 e 37 c.p.p.

    Art.34 (incompatibilità del giudice) e art.37 (recusazione); la Corte ha richiamato che l'incompatibilità prevista dall'art.34 va fatta valere mediante recusazione (art.37) e non può essere impugnata come nullità generale ex art.178 lett. a).

  • art. 178 lett. a) c.p.p.

    Nullità di ordine generale per carenza dei requisiti di capacità del giudice; la Corte ha escluso che il caso prospettato rientri in questa ipotesi.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della partecipazione di minima importanza; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante alla luce delle modalità della condotta e delle norme speciali che aggravano la fattispecie.

  • art. 116 cod. pen.

    Concorso anomalo; la Corte ha stabilito che il caso non rientra in tale figura perché è stato accertato un contributo materiale e morale idoneo a integrare il concorso ordinario.

  • art. 62-bis, art. 99 e art. 133 cod. pen.

    Regole sulla recidiva facoltativa, sul principio di motivazione e sui criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla ricorrenza della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni di fatto insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamata in giurisprudenza per limiti all'applicazione dell'attenuante di minima importanza in presenza di norme speciali aggravanti; la Corte si è attenuta all'orientamento consolidato.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Motivo di cassazione per errata applicazione della legge penale o per vizio di motivazione; i motivi sono stati valutati e, se non sufficientemente specifici, dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione è inammissibile se generico: l'impugnante deve indicare con precisione perché la motivazione di merito sarebbe viziata o perché la prova sarebbe insufficiente.
  • La presunta incompatibilità del giudice (art.34 c.p.p.) va proposta mediante ricusazione (art.37 c.p.p.) nei termini procedurali; se non tempestivamente sollevata non può essere trasformata in motivo di nullità generale in appello o in cassazione.
  • Per escludere il concorso nel reato (post factum o partecipazione di minima importanza) è necessario contestare puntualmente gli elementi probatori (es. filmati, dichiarazioni) che motivano la sentenza di merito; le valutazioni probatorie ben motivate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione.
  • L'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: devono essere adeguatamente motivate ma non sono rimesse alla Corte di cassazione se la motivazione è non contraddittoria e congrua.
  • L'aggravante 'per più persone riunite' in tema di rapina richiede la compresenza simultanea nel luogo del fatto di almeno due persone; non è necessario che tutti esercitino materialmente la violenza, poiché conta la maggiore potenzialità criminosa della compresenza.
  • Il nesso teleologico tra reato mezzo e reato-scopo può integrare un'aggravante quando sia dimostrabile che il delitto successivo è stato posto in essere per assicurare l'impunità o il vantaggio conseguente al primo reato (es. evasione seguita da rapina per la fuga).
  • Chi impugna la decisione deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: affermazioni generiche di 'insufficienza della prova' o di 'contraddittorietà' senza raffronto puntuale con i passaggi decisivi della sentenza sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.

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