Cassazione Civile, Ordinanza n. 01131/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di quattro cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando due cartelle; in appello la commissione tributaria regionale, su gravame dell’Agenzia delle Entrate, aveva invece respinto integralmente il ricorso del contribuente. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi avverso tale decisione, ma nel corso del giudizio ha poi chiesto la definizione agevolata delle liti ex art. 5 L. n. 130/2022 e, successivamente, ha rappresentato l’adesione alla rottamazione per alcune delle cartelle. La questione decisa dall’ordinanza riguarda quindi non il merito tributario originario, ma gli effetti processuali delle sopravvenute definizioni agevolate e della documentazione prodotta a supporto della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha preso atto che, per due cartelle, ricorrevano i presupposti per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022; inoltre ha estinto il giudizio anche per una terza cartella, risultando provata la rottamazione ex L. n. 197/2022 mediante comunicazione delle somme dovute e quietanza di pagamento. Per la quarta cartella, invece, la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare i requisiti della rottamazione, sicché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 130/2022
consente la definizione agevolata delle controversie, con estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando risulti la regolare definizione della lite per le cartelle interessate
L. n. 197/2022
la rottamazione produce effetti estintivi del giudizio solo se risultano provati gli adempimenti richiesti, in particolare la comunicazione delle somme dovute e il pagamento dell’importo dovuto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità della decisione
cod. proc. civ.
richiamato in via generale per la memoria ex art. 380-bis.1 e per il procedimento in cassazione
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di cassazione, la definizione agevolata della lite comporta l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere solo quando la documentazione depositata consenta di verificare in modo certo la ricorrenza dei presupposti legali della definizione.
- La rottamazione o altra definizione agevolata può determinare l’estinzione del giudizio soltanto se il contribuente provi gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile, non essendo sufficiente una mera allegazione del pagamento.
- Quando la documentazione non dimostra compiutamente l’avvenuta definizione della specifica cartella impugnata, il ricorso perde interesse a essere coltivato con riferimento a quell’atto e va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di impugnazioni riferite a più atti autonomi, gli effetti estintivi o di inammissibilità devono essere valutati separatamente per ciascuna cartella o pretesa tributaria, in base alla documentazione prodotta per ogni singolo atto.
Come è indicizzato
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