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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 663/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per una serie di furti (in particolare il furto pluriaggravato del portafogli contenente denaro, documenti e la tessera bancomat, capo 6). L'attenzione del ricorso era sul presunto contrasto con il divieto di "ne bis in idem" processuale (art. 649 c.p.p.): si sosteneva che lo stesso fatto storico (l'ottenimento dei codici di accesso della carta bancomat) fosse già stato oggetto in precedenza di una sentenza irrevocabile che aveva assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 615‑quater c.p. (uso indebito di codici) e quindi che si dovesse dichiarare "non doversi procedere" anche per il reato di furto contestato al capo 6. In sostanza il ricorrente affermava che la condotta di procurarsi i codici equivalga sostanzialmente al furto del portafogli che conteneva quei codici, richiamando anche orientamenti della Corte EDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non ricorra l'idem factum: il giudicato anteriore riguardava la detenzione/uso illecito dei codici di accesso (art. 615‑quater) e non il fatto storico antecedente e distinto dell'appropriazione del portafogli (furto, capo 6). Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (in particolare la Corte Cost. n. 200/2016 sul criterio dell'"idem factum"), i giudici di legittimità hanno affermato che il divieto processuale del bis in idem opera solo quando il medesimo fatto storico sia già stato oggetto di pronuncia definitiva; poiché i fatti storici erano diversi, il divieto non opera e la condanna per il furto è legittima. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regola il divieto di nuovo processo per lo stesso fatto storico (ne bis in idem processuale). La Corte ha applicato il criterio dell'"idem factum": il divieto opera solo se il nuovo procedimento ha a oggetto lo stesso fatto storico già giudicato.

  • art. 615‑quater cod. pen.

    Norma che sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici e l'uso illecito di codici; nella sentenza precedente l'imputato era stato assolto da un reato collegato a questa fattispecie, ma tale giudicato non ha coperto il diverso fatto storico del furto del portafogli.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (ora art. 493‑bis cod. pen.)

    Riferimento alla fattispecie relativa all'uso indebito della carta di pagamento: il giudice di primo grado aveva già dichiarato non doversi procedere per quella specifica condotta, a motivo di coincidenza con altro giudicato, ma ciò non ha esteso la pronuncia al furto del portafogli.

  • artt. 15 e 84 cod. pen. (criterio di specialità e concorso apparente di norme)

    Richiamati per distinguere il bis in idem sostanziale (connesso alla qualificazione normativa e alla specialità) dal bis in idem processuale; la Corte ha sottolineato che i due istituti hanno ambiti diversi.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 21/07/2016

    Corte Cost., n. 200 del 21/07/2016

    Ha affermato che per l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. il criterio decisivo è l'"idem factum" (identità del fatto storico), indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica; è il cardine interpretativo seguito dalla Corte di Cassazione nella decisione.

  • Cass. Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020 (Barbato)

    Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione secondo cui il divieto di nuovo giudizio si fonda sull'identità del fatto storico e può operare anche quando la qualificazione giuridica differisca.

  • Corte EDU (orientamenti richiamati)

    Riferimento ai principi europei sul ne bis in idem utilizzati argomentativamente dal ricorrente; la Corte italiana ha comunque applicato i propri criteri ermeneutici (idem factum) nel rigettare il ricorso.

Massime di principio

  • Per verificare il divieto di bis in idem processuale occorre confrontare il fatto storico concreto oggetto del giudicato anteriore con quello del nuovo procedimento (criterio dell'"idem factum").
  • La diversa qualificazione giuridica di una condotta non esclude automaticamente il bis in idem processuale: è decisiva l'identità del fatto storico, non l'"idem legale".
  • Se il precedente giudizio ha riguardato soltanto una condotta successiva o diversa (es. uso illecito di codici) e non ha valutato l'antecedente modalità di acquisizione (es. il furto del portafogli), il nuovo processo per l'atto antecedente può essere legittimamente instaurato.
  • In fase difensiva, per ottenere la declaratoria di non doversi procedere è necessario dimostrare che il precedente giudicato ha effettivamente compreso e deciso lo stesso fatto storico concreto contestato nel nuovo processo.
  • Quando il rapporto tra fatti è complesso (condotta articolata con momenti distinti: acquisizione vs. utilizzo), valutare la sequenza temporale e la concreta sovrapposizione materiale degli eventi è essenziale per stabilire l'operatività del ne bis in idem.

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