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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04345/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organismo di vigilanza)

La controversia

Un consulente finanziario iscritto all'albo impugnava, fino in cassazione, la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi irrogata dall'organismo di vigilanza a seguito di segnalazione dell'intermediario presso cui operava. La contestazione riguardava plurime violazioni della disciplina di settore: trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non veritieri, omissione di comunicazione di operazioni di investimento, compimento di operazioni non autorizzate, contraffazione di firme della clientela su modulistica e altra documentazione, nonché violazione degli obblighi di identificazione del cliente. Nel ricorso per cassazione erano dedotti sei motivi: 1) violazione del termine decadenziale di 180 giorni per la contestazione dell'addebito, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto decorrere dalla data di accertamento interno dei fatti e non dalla segnalazione alla vigilanza; 2) asserita contraddittorietà della sentenza nella valutazione di una lettera di una cliente; 3) violazione dei criteri di interpretazione del documento medesimo; 4) erronea affermazione della violazione dell'obbligo di identificazione del cliente persona giuridica, sostenendo che il modulo fosse stato consegnato e ritirato presso la sede e che la firma non fosse stata contestata; 5) violazione della disciplina sulla contraffazione della firma, sostenendo che si trattasse solo di firme apposte su girate di assegni con vantaggio per i clienti; 6) erronea reiezione della richiesta di rideterminazione della sanzione e pretesa applicazione della sanzione più grave della radiazione per la sola violazione dell'obbligo di identificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine per la contestazione decorre dall'avvenuto accertamento da parte dell'organo competente alla vigilanza, e quindi dalla segnalazione formale ricevuta, non dal mero accertamento interno effettuato dall'intermediario. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava reali contraddizioni. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che l'obbligo di verificare l'identità del cliente deve essere assolto prima della raccolta delle sottoscrizioni e che non sono pertinenti gli argomenti fondati sulla rappresentanza societaria o sulla successiva mancata contestazione della firma. Ha respinto il quinto motivo, ribadendo che la contraffazione della firma è illecito disciplinare in sé, non neutralizzabile dall'eventuale vantaggio economico per il cliente. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la sanzione irrogata era la sospensione e non la radiazione, sicché la censura sulla sanzione massima non era decisiva; inoltre la disciplina consente comunque la graduazione della risposta sanzionatoria in base alle circostanze del caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 196, comma 1, lett. c), T.U.F.

    prevede la sanzione della sospensione dall'albo per le violazioni accertate nell'ambito del sistema disciplinare dei consulenti finanziari

  • art. 196, comma 2, T.U.F.

    il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento compiuto o ragionevolmente compibile dall'organo competente alla vigilanza, non dal mero fatto materiale o dall'accertamento interno di soggetti diversi

  • art. 196, comma 4-bis, T.U.F.

    consente l'impugnazione davanti alla Corte d'appello della delibera sanzionatoria

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure che mirano alla rivalutazione del merito o non colgono la ratio decidendi sono inammissibili o infondate

  • art. 1362 c.c.

    non può essere invocato per ottenere una nuova lettura del contenuto probatorio del documento se la Corte di merito ha già dato un'interpretazione plausibile e non contraddittoria

  • art. 1324 c.c.

    richiamato in combinazione con i criteri di interpretazione del documento, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 159, comma 4, Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018

    impone al consulente finanziario di verificare l'identità del cliente o potenziale cliente prima di raccoglierne sottoscrizioni o disposizioni

  • art. 158, comma 1, Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018

    richiama i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dell'attività

  • art. 180, comma 3, lett. a), n. 3, Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018

    prevede la rilevanza disciplinare della contraffazione della firma del cliente su modulistica o documentazione relativa alle operazioni

  • art. 107, comma 1, Regolamento Intermediari (versione previgente)

    pone a carico del consulente gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e il rispetto delle regole di settore

  • art. 110 Regolamento Intermediari (versione previgente)

    prevede l'irrogazione delle sanzioni in base alla gravità della violazione e alla recidiva, con possibilità di graduazione

  • art. 108 Regolamento Intermediari (versione previgente)

    analogo all'obbligo di verifica dell'identità prima della raccolta delle sottoscrizioni o disposizioni

  • art. 195, comma 7-bis, T.U.F.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rideterminazione della sanzione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva

  • art. 180, comma 3, lett. b), n. 6, Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307/2018

    richiamato dal ricorrente sulla tipologia di sanzione, ma ritenuto inconferente rispetto alla sanzione effettivamente inflitta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 14, L. n. 689/1981

    richiamato quale principio consolidato sulla decorrenza del termine di contestazione nelle sanzioni amministrative

  • artt. 2203-2213 c.c.

    ritenuti inconferenti perché presuppongono procure o deleghe non verificate e non attinenti all'obbligo di identificazione previsto dalla disciplina di settore

  • d.lgs. n. 231/2007

    richiamato come disciplina antiriciclaggio cui si collegano gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei consulenti finanziari

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo il termine per la contestazione decorre non dal semplice verificarsi del fatto materiale, ma dal momento in cui l'organo competente abbia completato o possa ragionevolmente completare l'accertamento della violazione, tenendo conto della necessaria valutazione giuridica dei fatti.
  • Quando l'attività di raccolta degli elementi di fatto è svolta da un soggetto diverso da quello competente a contestare la violazione, il termine decorre solo dalla comunicazione dei risultati dell'indagine all'organo titolare del potere sanzionatorio.
  • Le censure che in cassazione si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e non contraddittoria.
  • L'obbligo del consulente finanziario di verificare l'identità del cliente deve essere assolto prima della raccolta di sottoscrizioni o disposizioni; non è sufficiente una raccolta documentale indiretta o a distanza priva di previa identificazione personale.
  • La violazione delle regole di correttezza, trasparenza e identificazione nella prestazione dei servizi di investimento ha rilievo disciplinare autonomo e non viene elisa dal fatto che il cliente possa aver tratto un vantaggio economico dall'operazione.
  • La contraffazione della firma del cliente su modulistica o documentazione relativa alle operazioni di investimento costituisce di per sé una grave violazione disciplinare, indipendentemente dall'assenza di un danno patrimoniale immediato o dalla successiva mancata contestazione del cliente.
  • La graduazione della sanzione disciplinare deve avvenire in base alla gravità della violazione e alle circostanze del caso, ma la censura è irrilevante quando la decisione impugnata abbia applicato una sanzione diversa da quella oggetto di contestazione nel motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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