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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19606/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia riguarda un fondo agricolo sito in Serino. La proprietaria ha chiesto l’accertamento dell’occupazione abusiva del fondo da parte di due familiari del precedente conduttore, con condanna al rilascio, sostenendo che tra il suo dante causa e il dante causa dei convenuti vi fosse soltanto una vendita annuale delle castagne prodotte, e non un affitto agrario. In subordine ha chiesto la risoluzione del rapporto per morte del precedente coltivatore e, in ulteriore subordine, la nullità di un eventuale subaffitto; inoltre ha domandato il risarcimento dei danni per mancata percezione dei frutti. I convenuti hanno sostenuto di essere subentrati nella conduzione del fondo con un contratto di affitto agrario stipulato con il fratello della proprietaria e di avere eseguito miglioramenti autorizzati; hanno eccepito l’improponibilità e improcedibilità della domanda e proposto domanda riconvenzionale per il rimborso dei miglioramenti. Il Tribunale ha ritenuto cessato il contratto alla fine dell’annata agraria 2012, ha ordinato il rilascio e ha riconosciuto un importo per danni da occupazione illegittima, oltre a un’indennità per miglioramenti. La Corte d’appello, invece, ha escluso l’esistenza di un contratto di affitto agrario, ha ordinato l’immediato rilascio del fondo, ha rigettato la domanda di indennizzo per miglioramenti e ha disposto la restituzione di quanto già corrisposto a tale titolo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) l’inammissibilità della domanda di scadenza del contratto al 2012 per violazione degli artt. 420 c.p.c. e 46 L. 203/1982; 3) l’erronea interpretazione delle scritture private e delle dichiarazioni unilaterali rese dal dante causa della proprietaria, sostenendo che da esse emergesse un affitto agrario; 4) il vizio motivazionale per omessa o insufficiente valutazione delle prove documentali e testimoniali; 5) l’omessa pronuncia o comunque l’erroneo rigetto sulla domanda di miglioramenti e sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u., anche in relazione agli artt. 936 e 937 c.c. e agli artt. 16 e 17 L. 203/1982; 6) l’omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione dei miglioramenti. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: il primo per difetto di specificità del ricorso, il secondo per carenza di interesse poiché la Corte territoriale aveva escluso l’esistenza stessa del contratto di affitto, il terzo perché l’interpretazione delle dichiarazioni unilaterali da parte del giudice di merito era plausibile e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali o motivazione apparente, il quarto perché i ricorrenti tendevano a una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità e non avevano dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo nel senso dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il quinto perché il rigetto della domanda di miglioramenti rendeva corretta la mancata rinnovazione della c.t.u. e la questione sugli artt. 936 e 937 c.c. era nuova, e il sesto perché assorbito e comunque privo di interesse dopo il rigetto della domanda sui miglioramenti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con ordine di distrazione in favore del difensore della controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sostanziale vittoria della proprietaria del fondo. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti e sei i motivi: quelli processuali per difetto di specificità o di interesse; quelli di merito perché miravano a una nuova valutazione delle prove e dell’interpretazione delle scritture, non consentita in sede di legittimità; quelli relativi ai miglioramenti perché la loro sorte dipendeva dall’esistenza del contratto di affitto, esclusa dalla Corte d’appello, e perché l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello incidentale deve essere specifico; in cassazione la censura è inammissibile se il ricorso non riproduce il contenuto essenziale dell’atto impugnato e non consente il controllo sulla dedotta violazione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti di specificità dell’impugnazione in appello; la doglianza non è scrutinabile senza adeguata specificazione dell’atto.

  • art. 420 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta in relazione a una pretesa nuova domanda, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte di merito aveva escluso l’esistenza del contratto.

  • art. 46 L. 203/1982

    Richiamato come norma sul tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie; nel caso concreto la questione è rimasta priva di rilievo decisorio per l’accertata insussistenza del contratto di affitto.

  • art. 1324 c.c.

    Le regole sull’interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti di compatibilità, anche agli atti unilaterali.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione dell’atto va compiuta secondo i canoni legali di ermeneutica e in modo complessivo, senza isolare singole espressioni dal contesto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale canone di interpretazione sistematica del testo negoziale, da applicare congiuntamente agli altri criteri ermeneutici.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico da applicare all’interpretazione complessiva dell’atto.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi invocati dai ricorrenti, ma non ritenuto violato dalla Corte territoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge in materia di interpretazione contrattuale richiede di indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia o nullità processuale non sussiste quando la sentenza contiene una statuizione, anche implicita, sulla questione dedotta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice decide espressamente o implicitamente la domanda; la censura è stata esclusa perché il rigetto della domanda sui miglioramenti implicava la decisione sulla relativa istanza.

  • art. 936 c.c.

    La sua invocazione è stata ritenuta nuova in cassazione, quindi inammissibile.

  • art. 937 c.c.

    La sua invocazione è stata ritenuta nuova in cassazione, quindi inammissibile.

  • artt. 16 e 17 L. 203/1982

    Le norme sui miglioramenti presuppongono la sussistenza di un contratto agrario con coltivatore diretto; escluso il contratto, la domanda di indennizzo per miglioramenti è infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura avverso l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità deve riprodurre o comunque indicare in modo sufficiente il contenuto essenziale dell’atto impugnato; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso in radice l’esistenza del contratto o del rapporto dedotto, le censure che presuppongono la sua validità o la sua scadenza possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
  • L’interpretazione di scritture private e dichiarazioni unilaterali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti oggi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è invece consentita una mera richiesta di diversa lettura del documento.
  • Nell’interpretazione degli atti unilaterali si applicano, nei limiti di compatibilità, i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., ma l’indagine verte sull’intento del solo dichiarante e deve essere condotta sull’atto nel suo complesso, senza isolare singole parole.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; l’omessa valutazione di singoli mezzi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
  • La domanda di indennizzo per miglioramenti agrari presuppone la dimostrazione del rapporto agrario che ne costituisce il titolo; se il rapporto è escluso, la relativa domanda deve essere rigettata e diviene superflua la rinnovazione della consulenza tecnica.
  • La richiesta di rinnovazione della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non impone una autonoma e specifica pronuncia, salvo che l’istanza sia decisiva e la sua mancata considerazione determini un vizio rilevante.
  • Le questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpicugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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