Cassazione Penale, Ordinanza n. 26750/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tre episodi di furto in abitazione, due consumati e uno tentato. Nel primo motivo deduceva violazione di legge e contestava la ricostruzione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo una versione alternativa dei fatti: la persona offesa le avrebbe consegnato le chiavi dell'abitazione in ragione di una relazione intima, con conseguente esclusione dell'arbitraria introduzione nel domicilio, elemento necessario del furto in abitazione. Nel secondo motivo lamentava il difetto di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia sui video delle telecamere di sicurezza poste all'ingresso dell'abitazione della persona offesa. Nel terzo motivo censurava come illogico il rigetto della richiesta di riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente e giuridicamente corretta. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile e comunque manifestamente infondato, perché reiterativo delle doglianze di appello e perché la mancata perizia non integra motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., non essendo la perizia una prova decisiva ma un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. Il terzo motivo è stato reputato generico per indeterminatezza, in quanto non specificava gli elementi posti a base della censura contro il diniego di riduzione della pena. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la mancata effettuazione di una perizia non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione se il mezzo richiesto non integra una prova decisiva; la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente gli elementi su cui si fonda la censura; la genericità per indeterminatezza rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirano esclusivamente a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La mancata ammissione o esecuzione di una perizia non può, di regola, essere fatta valere come vizio di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia non è una prova decisiva in senso tecnico ma un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: la mera reiterazione dei motivi di appello, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, integra genericità e non consente il sindacato del giudice di legittimità.
- La doglianza sulla dosimetria della pena deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto o di diritto che rendono viziata la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per indeterminatezza.
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