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Sentenza

Sentenza n. 10905/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla determinazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, c. 3°, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, e per la condanna dell’Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle somme loro dovute ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con il computo, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all’effettivo pagamento;

Giustizia amministrativa202503869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato anche dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, delle successive modifiche, dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 12 delle preleggi, sostenendo di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. L'INPS ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Lazio per i ricorrenti residenti fuori dal Lazio, il difetto di interesse per coloro il cui trattamento non era ancora esigibile, la mancata tempestività della domanda di collocamento a riposo, l'inapplicabilità dei sei scatti al trattamento di fine servizio, la carenza del requisito di servizio per uno dei ricorrenti e l'illegittimità costituzionale della disciplina. Ha inoltre contestato il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inderogabilmente incompetente il TAR Lazio nei confronti dei ricorrenti residenti fuori dalla Regione Lazio, ritenendo competente il TAR della circoscrizione di residenza, sulla base dell'art. 13 c.p.a. e del criterio degli effetti diretti, con possibilità di riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, affermando che il diritto al trattamento di fine servizio sorge con la cessazione dal servizio, mentre la sua esigibilità dipende dal decorso del termine di liquidazione; è quindi ammissibile l'accertamento di un diritto sorto ma non ancora esigibile. Per i cinque ricorrenti residenti nel Lazio il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non abbia natura decadenziale e non impedisca il riconoscimento dei sei scatti quando siano posseduti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha inoltre affermato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita. Il beneficio è stato ritenuto applicabile anche al personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. È stata respinta la censura relativa alla carenza del requisito contributivo di uno dei ricorrenti, poiché al servizio effettivo devono sommarsi i periodi riscattati, superando così i 35 anni. È stata invece accolta l'eccezione sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, sicché sono dovuti gli interessi legali ove maturati, ma non il cumulo con la rivalutazione. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. n. 472/1987

    anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il beneficio dei sei scatti spetta ai dipendenti che possiedono i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Estende la persistente applicazione del beneficio dei sei scatti al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.

    Per le controversie dei dipendenti pubblici in quiescenza rientranti nella giurisdizione esclusiva, la competenza territoriale spetta al TAR della circoscrizione di residenza, secondo il criterio degli effetti diretti, e non a quello della sede di servizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione incide sulla base pensionabile e non sul regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, che resta regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse da dipendenti pubblici in quiescenza relative a diritti previdenziali rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione il ricorrente risiede, in applicazione del criterio degli effetti diretti, e non al TAR della sede di servizio.
  • Il diritto al trattamento di fine servizio sorge con la cessazione dal servizio, mentre il decorso del termine previsto per la liquidazione incide soltanto sull'esigibilità; è pertanto attuale e concreto l'interesse a ottenere l'accertamento di un diritto già sorto ma non ancora esigibile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento dei sei scatti quando risultino posseduti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • I sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita per il personale delle Forze di polizia, compreso quello a ordinamento militare ai sensi dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la maggiorazione della base pensionabile e non esclude né modifica l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Nelle prestazioni previdenziali non è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo gli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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