Sentenza del 30/09/2016 n. 19507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a maggiori redditi d'impresa per il 1997. L'accertamento traeva origine da movimentazioni di cassa e bancarie ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Il motivo accolto riguardava la violazione dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973: il contribuente aveva indicato nel questionario soltanto alcuni conti correnti, omettendo ulteriori rapporti bancari poi esaminati dal consulente tecnico d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la mancata esibizione o indicazione dei dati e documenti richiesti dall'Ufficio determina una preclusione probatoria. Pertanto, le movimentazioni bancarie non indicate dal contribuente in risposta al questionario non potevano essere utilizzate a suo favore né in sede amministrativa né nel processo, e non avrebbero potuto essere esaminate dal consulente tecnico d'ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese. Non si tratta quindi di una decisione definitiva sul merito dell'accertamento, che dovrà essere riesaminato senza utilizzare la documentazione preclusa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La norma prevede una preclusione probatoria: se il contribuente non fornisce tempestivamente i dati o i documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria, non può successivamente utilizzarli a proprio favore né durante il procedimento amministrativo né nel giudizio tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2
La disposizione è richiamata in relazione alla possibilità di utilizzare i dati dei rapporti bancari per presumere ricavi o compensi non dichiarati, ma i relativi profili di merito sono rimasti assorbiti dall'accoglimento del motivo sulla preclusione probatoria.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stata invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge da parte della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
I motivi relativi all'insufficiente o omessa motivazione sulle movimentazioni bancarie e sulla compensazione tra prelievi e versamenti sono stati dichiarati assorbiti, perché la decisione è stata cassata già per violazione della preclusione probatoria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria formula una richiesta specifica di indicare o produrre rapporti bancari, dati o documenti, il contribuente deve rispondere in modo completo e tempestivo.
- L'omessa indicazione o produzione dei documenti richiesti può comportare la loro inutilizzabilità successiva, sia nella fase amministrativa sia nel contenzioso tributario.
- Il giudice e il consulente tecnico d'ufficio non possono fondare la decisione su documenti divenuti inutilizzabili per effetto della preclusione probatoria.
- L'accoglimento di un motivo processuale o probatorio può rendere irrilevanti gli altri motivi di merito; in tal caso la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa senza decidere definitivamente sull'esistenza dei maggiori ricavi.
- La mancata collaborazione del contribuente durante la verifica può incidere in modo decisivo sulla possibilità di contestare successivamente l'accertamento, anche se la documentazione omessa potrebbe astrattamente dimostrare la correttezza della contabilità.
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