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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5474/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989: Arleo era stato ritenuto responsabile di avere gestito a Potenza, per conto dello "Sogno di Tolosa Ltd" (allibratore straniero privo di concessione), una ricevitoria per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, mettendo a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco o conti intestati a soggetti inesistenti/di comodo, consentendo scommesse in forma anonima. Il ricorrente propone cinque motivi: 1) violazione di norme e del Trattato sul funzionamento UE per avere ritenuto la responsabilità sulla base dell'assenza di titolo autorizzatorio; 2) attività divenuta lecita dal 2015 per mutamento della normativa/interpretazione; 3) mancanza dell'elemento soggettivo perché avrebbe avuto pronunce favorevoli in altre sedi; 4) discriminazione verso l'allibratore straniero per cui operava; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provato che Arleo gestiva per conto della Sogno di Tolosa Ltd un centro di raccolta scommesse senza concessione e che poneva a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco o conti fittizi permettendo scommesse "anonime", configurando così l'illegittima intermediazione prevista dall'art. 4, comma 4-bis, l. 401/1989, indipendentemente dall'esistenza o meno di titoli autorizzatori in capo all'allibratore straniero (richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. III, n. 18590/2019). Ha inoltre escluso la carenza dell'elemento soggettivo: il ricorrente era consapevole della necessità dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS (ne aveva impugnato il diniego). Quanto alla sospensione condizionale della pena, il rigetto in sede di appello è stato ritenuto corretto perché il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche né in appello né in cassazione per confutare la valutazione del Tribunale. In base all'art. 616 c.p.p. è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989

    L'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa mediante intermediazione illecita (ad es. mettendo a disposizione conti-gioco propri o intestati a terzi/fittizi che consentono scommesse "anonime") integra il delitto previsto dalla norma anche se l'allibratore straniero per conto del quale si agisce non è titolare di concessione/autorizzazione sul territorio italiano.

  • art. 88, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

    Prevede il necessario rilascio di autorizzazione per svolgere determinate attività (tra cui esercizi di gioco/scommessa); il ricorrente era consapevole della necessità di tale titolo, dato che aveva impugnato il diniego, il che dimostra la coscienza della mancanza dell'autorizzazione e quindi l'elemento soggettivo del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di disporre condanne al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. III, 3 maggio 2019, n. 18590

    Richiamata quale principio consolidato secondo cui il gestore italiano di un centro scommesse che mette a disposizione conti-gioco propri o intestati a soggetti di comodo, consentendo giocate senza che risulti l'identità del giocatore, realizza un'illegittima intermediazione e integra il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis l. 401/1989.

Massime di principio

  • La gestione, anche per conto di un allibratore estero, di un centro di raccolta scommesse senza la necessaria autorizzazione è penalmente rilevante se il gestore svolge un'attività di intermediazione illecita, in particolare mettendo a disposizione conti-gioco che consentono scommesse anonime.
  • La presenza di un allibratore straniero con o senza titoli non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'intermediario locale quando questi agevoli la raccolta in modo da occultare l'identità del giocatore.
  • La consapevolezza della necessità dell'autorizzazione (ad es. dimostrata dall'impugnazione del diniego) è un elemento che può provare il dolo o la coscienza dell'illiceità dell'operare senza titolo.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario dedurre in maniera specifica e non generica circostanze favorevoli nel giudizio di gravame e, se rilevante in Cassazione, devono essere articolate anche in sede di ricorso; argomentazioni vaghe o non precedentemente sviluppate risultano inefficaci.
  • Pronunce favorevoli in altre sedi o valutazioni contestuali non escludono automaticamente la responsabilità penale: bisogna valutare i fatti concreti (es. uso di conti fittizi o intestazioni fittizie) e la sussistenza dell'intermediazione illecita.

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