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Sentenza

Sentenza n. 1227/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 115/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 115/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 26 maggio 2025 e notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine, il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e comprendendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva sarà affidata al commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Fondamento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile; il TAR ha considerato il decreto munito del relativo decreto di esecutorietà quale titolo suscettibile di ottemperanza.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., notificato all'amministrazione e rimasto ineseguito dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione al decreto ingiuntivo, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte e devono essere considerate, se non già pagate, le spese legali liquidate nel giudizio civile e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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