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Sentenza

Sentenza n. 6138/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 6590/2025, pubbl. 7/06/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma - sez. lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza civile di condanna, sostenendo che il Ministero non vi avesse ottemperato. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità, poiché non risultava provata la notificazione del titolo esecutivo al Ministero nelle forme richieste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente non ha prodotto la prova della notificazione presso la sede reale dell'amministrazione, né della decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla norma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 impone alle amministrazioni statali un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; prima della scadenza il creditore non può procedere all'esecuzione forzata né notificare l'atto di precetto. Secondo il Collegio, la disciplina è applicabile anche al giudizio di ottemperanza e richiede che il creditore dimostri la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione. Tale prova costituisce un onere preciso della parte, non surrogabile dai poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a. È stata esclusa anche l'applicazione del principio di non contestazione, poiché la generica affermazione dell'avvenuta notifica non dimostra il rispetto delle modalità speciali previste dalla legge. Le istanze formulate dopo la discussione e il passaggio in decisione non sono state esaminate perché tardive. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la costituzione meramente formale del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ritenuto applicabile il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    La disciplina si applica anche al giudizio di ottemperanza e rende necessario dimostrare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni prima di chiedere l'esecuzione.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

    L'onere di provare la notificazione del titolo esecutivo grava sulla parte ricorrente e non può essere supplito dai poteri istruttori del giudice.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile rilevabilità d'ufficio dei profili di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un titolo esecutivo di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il creditore deve dimostrare la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La prova della notificazione del titolo esecutivo e della decorrenza del termine dilatorio costituisce un onere processuale della parte ricorrente e non può essere acquisita d'ufficio dal giudice mediante i propri poteri istruttori.
  • La generica allegazione dell'avvenuta notificazione non è sufficiente a integrare la prova richiesta dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; il principio di non contestazione non supplisce alla mancata dimostrazione delle modalità speciali di notificazione previste dalla norma.
  • La mancata prova della notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità prescritte dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, non essendo verificabile la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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