Cassazione Penale, Sentenza n. 17069/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Larino (18/10/2017) dichiarandolo responsabile del concorso nei reati di furto tentato e consumato (fatti del 22/08/2012). Denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.: contesta la valutazione delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria (che avrebbe riconosciuto il ricorrente come colui che si dava alla fuga al bar Kiss), la considerazione della refurtiva rinvenuta in un luogo comunque accessibile a più membri della famiglia e la mancata valorizzazione degli esami ematici negativi sulle tracce di sangue rinvenute presso altro immobile, che secondo il ricorrente smentirebbero la sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di doglianza fossero aspecifici (in violazione dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità), configurando una censura generica ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Inoltre la critica di travisamento della prova è stata valutata come una mera richiesta di riedizione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. Quanto all'art. 192 c.p.p., la Corte ha ritenuto che la valutazione compiuta dalla Corte d'appello fosse congrua e non manifestamente illogica: la sentenza d'appello aveva tenuto conto anche dell'esito negativo degli esami ematici (che ha portato all'assoluzione per il fatto ai danni di Di Girolamo) ma aveva valorizzato come elementi univoci la presenza del Di Mola arrampicato sulla finestrella del bar Kiss al momento dell'intervento di polizia e il reperimento, il giorno dopo, della refurtiva del furto ai danni di Tagarelli nell'abitazione dell'imputato. Conseguentemente il provvedimento di condanna (pena di anni 1 e euro 500 di multa emesso in appello) è rimasto impregiudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiede che il ricorrente specifichi con chiarezza se la critica riguarda la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione; una censura generica o indifferenziata è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso.
art. 192, cod. proc. pen.
art. 192, cod. proc. pen.
Regola i criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato correttamente i canoni di valutazione e che la censura di errata applicazione fosse generica e non dimostrata.
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020
Giurisprudenza che conferma l'onere del ricorrente di individuare con precisione il profilo di motivazione che si contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la mancata specificazione determina aspecificità e inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla disciplina sulle condizioni di esonero dal contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'esonero e ha disposto il pagamento di una somma determinata equitativamente.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (richiamo procedurale)
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiama la mancanza di richiesta di discussione orale da parte delle parti, che ha reso possibile la conclusione scritta del Procuratore Generale sul ricorso.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale specificare con precisione quale profilo della motivazione si contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità): argomentazioni generiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Non si può usare il ricorso per chiedere una rivalutazione globale delle prove: le critiche che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono di fatto riservate al giudice di merito e non integrano di per sé un vizio di diritto.
- Se si contesta il travisamento della prova occorre individuare specifici elementi di propagazione dell'errore (contraddizioni tra rilievi probatori e conclusioni della sentenza) e spiegare perché la valutazione compiuta dal giudice di merito sia logicamente insostenibile.
- Quando si adduce la non attribuibilità di prove tecniche (es. esami ematici negativi), bisogna dimostrare l'incompatibilità tra tali esiti e gli altri elementi considerati decisivi (catena di custodia della refurtiva, modalità del ritrovamento, dichiarazioni dei testimoni, coerenza cronologica); la presenza di altre prove univoche può comunque sorreggere una condanna.
- Nelle impugnazioni relative alla ricorrenza di prove materiali trovate in un immobile in disponibilità dell'imputato, è importante documentare l'effettiva esclusività dell'accesso (o dimostrare che la refurtiva non poteva essere introdotta da altri) per contrastare l'argomentazione di uso comune dell'ambiente domestico.
- Il rischio di spese e sanzioni è concreto in caso di ricorso inammissibile: valutare la qualità e la specificità dei motivi prima di proporre il gravame.
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