Ordinanza n. 4174/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione del cittadino straniero. Rilevando la mancata esecuzione del riesame, il ricorrente ha quindi proposto un'istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., chiedendo l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., poiché, nelle more, la Prefettura di Pavia ha adottato un provvedimento con cui ha dato esecuzione all'ordine giudiziale di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. L'avvenuto riesame ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'istanza attuativa. Il Tribunale ha compensato le spese della fase processuale e ha confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
L'istanza per l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare è improcedibile quando l'amministrazione abbia medio tempore eseguito l'ordine di riesame e sia venuto meno l'interesse concreto alla sua coltivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L'istanza ex art. 59 c.p.a. diretta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia eseguito l'ordine giudiziale cui l'istanza si riferisce e abbia concluso il riesame richiesto.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo favorevole in esecuzione di un ordine di riesame cautelare fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della specifica istanza attuativa, senza implicare, sulla base del testo esaminato, una decisione definitiva sulla legittimità dell'originario atto impugnato.
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