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Ordinanza

Ordinanza n. 4174/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione del cittadino straniero. Rilevando la mancata esecuzione del riesame, il ricorrente ha quindi proposto un'istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., chiedendo l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., poiché, nelle more, la Prefettura di Pavia ha adottato un provvedimento con cui ha dato esecuzione all'ordine giudiziale di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. L'avvenuto riesame ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'istanza attuativa. Il Tribunale ha compensato le spese della fase processuale e ha confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    L'istanza per l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare è improcedibile quando l'amministrazione abbia medio tempore eseguito l'ordine di riesame e sia venuto meno l'interesse concreto alla sua coltivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • L'istanza ex art. 59 c.p.a. diretta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia eseguito l'ordine giudiziale cui l'istanza si riferisce e abbia concluso il riesame richiesto.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo favorevole in esecuzione di un ordine di riesame cautelare fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della specifica istanza attuativa, senza implicare, sulla base del testo esaminato, una decisione definitiva sulla legittimità dell'originario atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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