Sentenza n. 376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Trento n. 167/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA Trento che aveva accolto il ricorso contro il rigetto di due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per sospensione di lavori edili a causa di condizioni meteorologiche invernali
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva presentato due domande di CIGO in relazione alla sospensione di lavori di intonacatura interna presso un cantiere situato in località montana, motivando il fermo con un evento meteorologico. L'INPS aveva respinto le domande ritenendo la sospensione imputabile alla scelta dell'impresa e della direzione lavori di eseguire opere edili in quota nel periodo invernale, in un luogo nel quale le temperature rigide erano prevedibili. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ravvisando l'incomprensibilità della motivazione, l'illegittima integrazione postuma della motivazione con il riferimento alla prevedibilità degli eventi meteorologici e alla scelta aziendale, nonché la necessità di una motivazione rafforzata anche in ragione del precedente riconoscimento della CIGO alla stessa impresa per circostanze analoghe. L'INPS ha appellato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. 148/2015 e del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442. Ha sostenuto che la sospensione non derivasse da un evento transitorio, involontario e non imputabile all'impresa o ai lavoratori, ma da una scelta organizzativa aziendale relativa alla tempistica dei lavori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso dell'impresa. In primo luogo, ha escluso il difetto di intelligibilità della motivazione dei dinieghi: dal tenore complessivo dei provvedimenti risultava chiaramente che le domande erano state respinte per la prevedibilità del maltempo in Trentino nel mese di dicembre. Nel merito, ha applicato l'art. 11 d.lgs. 148/2015, secondo cui la CIGO spetta per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali. Il d.m. n. 95442/2016 precisa che la non imputabilità richiede involontarietà e non riconducibilità della situazione ad imperizia o negligenza. Il Collegio ha ritenuto che, in un territorio montano situato a 1081 metri di altitudine, dove nei mesi invernali le temperature scendono frequentemente sotto zero, il maltempo non fosse imprevedibile. La scelta di programmare ed eseguire i lavori nel periodo invernale era quindi imputabile all'impresa e alla direzione lavori e non poteva fondare l'accesso alla CIGO. Il Collegio ha ritenuto assorbita, in applicazione del principio della ragione più liquida, la questione relativa alla rilevanza della nota del direttore dei lavori del 10 dicembre 2022, con cui era stata disposta la sospensione delle opere. Le spese del doppio grado sono state compensate per la natura della pretesa e per il precedente riconoscimento della CIGO in condizioni analoghe.
Norme richiamate
“ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.”
La CIGO è riconoscibile solo quando la sospensione dipende da un evento transitorio, involontario e non imputabile all'impresa o ai lavoratori. Le intemperie stagionali non sono sufficienti se, nel contesto concreto, risultano prevedibili e riconducibili alla scelta organizzativa di eseguire i lavori in quel periodo e luogo.
d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
“la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.”
La non imputabilità richiesta per la CIGO implica sia l'involontarietà dell'evento sia la sua non riconducibilità a imperizia o negligenza dell'impresa o dei lavoratori.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della CIGO, la sospensione dell'attività lavorativa causata da intemperie stagionali rientra nell'art. 11 d.lgs. 148/2015 soltanto se l'evento è transitorio, involontario e non imputabile all'impresa o ai lavoratori.
- La prevedibilità delle condizioni meteorologiche, valutata in concreto in relazione alla collocazione geografica, all'altitudine, alla stagione e alla natura dei lavori, esclude la non imputabilità dell'evento e impedisce il riconoscimento della CIGO.
- La scelta di programmare lavori edili in un'area montana durante il periodo invernale, esponendoli a temperature rigide normalmente prevedibili, costituisce una scelta organizzativa imputabile all'impresa e non può essere qualificata come evento meteorologico imprevedibile ai fini della CIGO.
- La motivazione di un diniego amministrativo è intelligibile quando, anche considerando il tenore complessivo dell'atto, consente di individuare con chiarezza la ragione concreta del rigetto; in tal caso non sussiste un vizio di motivazione per il solo fatto che la ragione non sia esposta con la formulazione auspicata dal destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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