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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 32527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza regionale che dichiarò inammissibile il ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Il ricorrente deduceva che il termine fosse fatto decorrere dalla data impressa sulla comunicazione anziché dalla data di effettiva ricezione, lamentando violazioni di norme processuali e del principio del contraddittorio, omissione di esame sulla mancanza di notifica delle cartelle alla base dell'iscrizione e chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile e legittimo affidamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel contenzioso tributario, il termine per proporre impugnazione (60 giorni) decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e che spetta al ricorrente fornire la prova della data di ricezione o di effettiva conoscenza dell'atto. Solo in caso di notifica nulla il termine decorre dalla data di effettiva conoscenza, e in tal caso l'onere probatorio grava sull'Amministrazione. La Corte ha ritenuto legittimo il rilievo d'ufficio della tardività (non soggetto al divieto dell'art.101 c.p.c. relativo al contraddittorio) e ha ritenuto infondate le censure relative all'impugnabilità della comunicazione e alla rimessione in termini, condannando la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 21, art. 22 comma 4, art. 32, art. 19

    Il termine di 60 giorni per proporre il ricorso decorre dalla notificazione/comunicazione dell'atto (in particolare dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria). Il deposito del fascicolo con l'atto impugnato è previsto dall'art. 22; l'inosservanza non è sanzionata automaticamente perché altra norma (art. 32) ammette integrazioni in fase antecedente alla trattazione.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 101 comma 2; artt. 115, 132, 112; artt. 325, 327, 617, 641; art. 2969 c.c. (richiamato)

    L'art.101 c.p.c. non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio questioni di rito quali la tardività dell'impugnazione quando si tratta di termini perentori che incidono sull'ammissibilità. I termini perentori sono parametri di ammissibilità rilevabili in ogni stato e grado; la decadenza è una questione non disponibile e rilevabile d'ufficio (richiamo all'art.2969 c.c.).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Riferita dalla ricorrente in relazione al legittimo affidamento e alla remessione in termini; la Corte non ha ritenuto che la disciplina dello Statuto comportasse rilievo tale da superare l'obbligo probatorio del contribuente circa la data di conoscenza dell'atto.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e comunicazione amministrativa; non è stata ritenuta decisiva per giustificare la rimessione in termini in assenza di prova della mancata indicazione del termine o della notifica nulla.

  • D.P.R. 26 aprile 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'eventuale contributo unificato dovuto in funzione del giudizio di legittimità; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il termine decadenziale per impugnare decorre dalla data di comunicazione/notificazione dell'atto e non dalla mera conoscenza soggettiva, salvo che la notificazione sia nulla; spetta al ricorrente provare la data di effettiva ricezione se vuole far decorrere il termine da quella data.
  • La tardività dell'impugnazione e la decadenza sono questioni di ammissibilità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il giudice può deciderle anche senza aver aperto un contraddittorio specifico su tale punto quando si tratta di termini perentori.
  • La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, se rivestente natura di atto impositivo o comunque strumentale ad essa, determina l'avvio del termine di 60 giorni per l'impugnazione; la mancata impugnazione di un atto precedente (es. preavviso) non impedisce in assoluto l'impugnazione dell'iscrizione successiva, ma l'onere probatorio sulla data resta sul contribuente.
  • Solo quando la notificazione è nulla il dies a quo per l'impugnazione si sposta alla data in cui è provato che il contribuente ha effettiva conoscenza dell'atto; in tal caso l'Amministrazione che eccepisce la tardività deve provare la nullità o la data di conoscenza.
  • La richiesta di rimessione in termini per errore scusabile o per legittimo affidamento richiede elementi probatori specifici: la mera affermazione che la comunicazione non indicava il termine non è sufficiente a giustificare la remessione senza prova della nullità o dell'errore scusabile.
  • Le questioni di rito che la parte, con minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto prevedere (come la decorrenza di termini perentori) non costituiscono 'nuovi sviluppi della lite' che obblighino il giudice a instaurare un contraddittorio speciale ex art.101 c.p.c.

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