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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35165/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 19 marzo 2024: riconosciuta la responsabilità per più violazioni degli obblighi di comunicazione patrimoniale connessi alla misura di prevenzione, la Corte territoriale aveva escluso la recidiva infraquinquennale e rideterminato la pena in due anni e due mesi di reclusione ed euro 12.329 di multa. I fatti contestati riguardavano variazioni patrimoniali relative ad autoveicoli, nelle date indicate per i capi B, C e D, tra il 31 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa ha dedotto violazione degli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. 159/2011 e carenza o illogicità della motivazione: la responsabilità sarebbe stata desunta dal curriculum criminale senza un esame puntuale delle condotte; l’imputato svolgeva attività di rivendita di autoveicoli con partita IVA e le compravendite erano annotate al PRA; la Corte avrebbe considerato i prezzi di acquisto senza compensarli con quelli di rivendita e senza verificare l’offensività concreta delle omissioni; sarebbe inoltre mancato l’accertamento del dolo, anche perché l’obbligo non era menzionato nel decreto applicativo né nel verbale di sottoposizione alla misura. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell’art. 157 c.p. e vizio di motivazione, chiedendo l’assoluzione ex art. 129 c.p.p. per prescrizione e sostenendo che la recidiva fosse stata computata due volte nel calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondate le doglianze: le contestazioni sulle indagini patrimoniali erano state formulate in appello in modo generico e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, fondata sulla documentazione acquisita; la questione dell’offensività concreta non era stata puntualmente devoluta al giudice d’appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Ha inoltre rilevato che la pubblicità delle annotazioni al PRA non garantisce l’effettiva conoscenza delle variazioni da parte dell’autorità di polizia e che la Corte territoriale aveva motivato sul dolo generico e sugli elementi dai quali aveva desunto la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non adempiervi. L’eventuale errore sulla necessità dell’adempimento non era scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., poiché l’obbligo e la relativa sanzione erano stabiliti da una norma chiara e reperibile; il provvedimento applicativo non era tenuto a riprodurre tutte le prescrizioni di legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine prescrizionale minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, senza duplicazione illegittima o violazione del ne bis in idem. Ha quindi ritenuto corretto il calcolo complessivo, tenuto conto del più risalente tempus commissi delicti, 31 gennaio 2014, e delle sospensioni di 275 giorni; il termine non era ancora decorso. La Corte ha osservato che l’aumento per gli atti interruttivi avrebbe dovuto essere di due terzi anziché della metà, ma ha precisato che tale rilievo non incideva sull’esito, perché il termine non era comunque spirato.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011

    la disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non circoscrive l'obbligo comunicativo alle sole variazioni "in aumento" misurabili in termini meramente quantitativi, ma include anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purché concernenti elementi di valore non inferiore. a euro 10.329,14

    L’obbligo comunicativo comprende anche le variazioni qualitative della composizione patrimoniale, purché riguardino elementi di valore almeno pari alla soglia indicata; la responsabilità richiede comunque un accertamento effettivo del dolo e dell’offensività concreta.

  • art. 80 d.lgs. 159/2011

    pur a fronte della natura di reato di pericolo presunto della fattispecie, l'accertamento non tollera automatismi: l'elemento soggettivo deve essere oggetto di prova e di motivazione effettiva, dovendo il giudice dare conto, in concreto, della conoscenza dell'obbligo e della volontà di non adempiervi, con esclusione di ogni presunzione di dolo "in re ipsa" ancorata alla sola omissione.

    La fattispecie, pur configurata come reato di pericolo presunto, non consente di presumere il dolo dalla sola omissione: il giudice deve accertare e motivare la conoscenza dell’obbligo e la volontà di non adempiervi, oltre a verificare l’offensività concreta.

  • art. 30 d.lgs. 159/2011

    la disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non circoscrive l'obbligo comunicativo alle sole variazioni "in aumento" misurabili in termini meramente quantitativi, ma include anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purché concernenti elementi di valore non inferiore. a euro 10.329,14

    L’obbligo di comunicazione riguarda non soltanto gli incrementi quantitativi, ma anche le modifiche qualitative del patrimonio che coinvolgano elementi di valore almeno pari a euro 10.329,14.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione (nel caso in esame, il vizio riguarda evidentemente la singola doglianza: n.d.e.) che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.

    Le censure di legittimità devono essere state specificamente devolute in appello: una prospettazione generica nel gravame non consente di introdurre in cassazione, per la prima volta, la questione sviluppata in modo puntuale.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione (nel caso in esame, il vizio riguarda evidentemente la singola doglianza: n.d.e.) che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.

    È preclusa in cassazione la deduzione di questioni non devolute al giudice d’appello, anche quando in appello il tema sia stato soltanto prospettato genericamente e sia stato specificato per la prima volta nel ricorso.

  • art. 5 c.p.

    l'obbligo di comunicazione è disposto da una norma di legge, contenente anche la relativa sanzione penale, norma inserita, tra l'altro, in un testo che disciplina specificamente le misure di prevenzione: essa ha un contenuto del tutto chiaro ed è di facile reperimento, per cui non sussiste alcuna delle condizioni che possono consentire di superare il precetto dell'art. 5 cod. pen., e di ritenere scusabile, inevitabile o incolpevole la eventuale ignoranza del ricorrente.

    L’ignoranza dell’obbligo di comunicazione non è scusabile quando esso è previsto da una norma chiara, facilmente reperibile e inserita nella disciplina specifica delle misure di prevenzione.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU

    La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, rileva nel calcolo del termine prescrizionale minimo.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione; tale duplice effetto non costituisce duplicazione illegittima.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Correttamente, dunque, la Corte di, appello ha calcolato l'aumento del termine ordinario di prescrizione pari, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., alla metà della pena edittale massima (sei anni di reclusione), giungendo a anni nove

    La recidiva reiterata comporta, nel calcolo effettuato nel caso concreto, l’aumento del termine ordinario di prescrizione nella misura indicata dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    La difesa lamenta l'erroneità del calcolo ai fini della prescrizione avendo la Corte di appello cumulato due volte l'effetto della recidiva.

    La richiesta di declaratoria immediata di proscioglimento era subordinata all’asserita maturazione della prescrizione; la Corte ha escluso tale presupposto e ha rigettato la doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 81 c.p.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Foggia, appellata da Severino Testa, riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 76, comma 7, in relazione all'art. 80 d.lgs. 159/2011

    La norma è richiamata nella contestazione e nella descrizione della responsabilità per più violazioni, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina della continuazione.

  • art. 157 c.p.

    Tanto, alla luce del tempus commíssi delíctí più risalente (31 gennaio 2014), comporta che il termine di prescrizione non è ancora spirato.

    Applicati i termini risultanti dalla recidiva, dagli atti interruttivi e dai periodi di sospensione, la prescrizione non era maturata rispetto al fatto più risalente.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la Corte ha computato l'aumento per gli atti interruttivi per la metà (che, in realtà, trattandosi della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere di due terzi: ma sul punto è inutile indugiare)

    Per la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p., l’aumento del termine massimo per gli atti interruttivi avrebbe dovuto essere di due terzi; nel caso concreto l’errore non ha inciso sull’esito, poiché la prescrizione non era comunque maturata.

Massime di principio

  • L’obbligo di comunicazione patrimoniale previsto dalla disciplina delle misure di prevenzione può riguardare anche modifiche qualitative della composizione del patrimonio, non soltanto incrementi quantitativi, quando concernono elementi di valore almeno pari alla soglia legale.
  • La natura di reato di pericolo presunto non autorizza automatismi nell’accertamento della responsabilità: il giudice deve verificare e motivare effettivamente la conoscenza dell’obbligo e la volontà di non adempiervi, senza desumere il dolo dalla sola omissione.
  • La tipicità formale non esaurisce il giudizio di rilevanza penale: va verificata l’offensività concreta e deve essere esclusa la punibilità quando il fatto, pur formalmente tipico, sia privo di ragionevole capacità di porre in pericolo il bene tutelato. La relativa questione fattuale deve essere puntualmente devoluta al giudice d’appello.
  • La pubblicità delle operazioni patrimoniali presso registri accessibili non assicura, di per sé, che l’autorità titolare dei controlli ne abbia effettiva conoscenza.
  • L’ignoranza dell’obbligo legale di comunicazione non è scusabile quando la norma è chiara, facilmente reperibile e inserita nella disciplina specifica della misura di prevenzione; il provvedimento applicativo non deve riprodurre tutte le prescrizioni già stabilite dalla legge.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni non specificamente devolute in appello; la generica prospettazione di una censura nel gravame non basta a consentirne la successiva specificazione per la prima volta nel ricorso.
  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine prescrizionale minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo; tale duplice effetto non viola il ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNe bis in idem

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