Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Foggia, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro episodi di evasione già giudicati con tre diverse sentenze irrevocabili. In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto, con precedente ordinanza del 14 aprile 2025, la continuazione tra i reati oggetto delle prime due sentenze; con l'ordinanza impugnata, invece, aveva escluso di poter estendere il vincolo anche al terzo episodio, ritenendo che la natura del reato di evasione mal si conciliasse con un disegno criminoso unitario, che non fosse stato allegato né provato un movente comune e che la sola contiguità temporale non bastasse. Il ricorso denuncia difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione e erronea applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente escluso l'unicità del disegno criminoso nonostante la vicinanza temporale dei fatti, le medesime modalità esecutive e il precedente riconoscimento della continuazione per i primi tre episodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della continuazione, occorre verificare se i singoli reati fossero stati deliberati sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali e che tale prova debba desumersi da indici esteriori, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità delle modalità e sistematicità delle condotte. Ha inoltre ribadito che il giudice dell'esecuzione, quando sia investito di una domanda ex art. 671 c.p.p., non può trascurare una precedente valutazione favorevole già compiuta in cognizione o in altra fase esecutiva, salvo indicare specifiche e significative ragioni per discostarsene. Nel caso concreto, il Tribunale non ha confrontato la nuova istanza con l'ordinanza del 14 aprile 2025 che aveva già riconosciuto la continuazione per i primi due reati, né ha spiegato perché il terzo episodio, della stessa natura e commesso a pochi giorni di distanza, non potesse essere ricondotto al medesimo disegno criminoso. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza e per integrare la motivazione mancante.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione
È il parametro processuale invocato per censurare la motivazione dell'ordinanza di esecuzione, deducendo vizi argomentativi e di logicità della decisione.
art. 81 c.p.
La continuazione presuppone un unico disegno criminoso, deliberato sin dall'origine almeno nelle linee essenziali, desumibile da indici esteriori della condotta.
art. 671 c.p.p.
Nel giudizio di esecuzione il giudice deve valutare la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione e non può ignorare valutazioni già compiute in precedenza senza specifica motivazione.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione richiede che i reati successivi siano già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della prima violazione; la prova dell'unitarietà del disegno criminoso non può fondarsi su mere affermazioni soggettive, ma va ricavata da elementi esteriori e convergenti.
- Gli indici sintomatici della continuazione comprendono omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità o analogia delle modalità esecutive, unicità delle causali e sistematicità delle condotte; tuttavia, nessuno di tali elementi è di per sé sufficiente se i fatti successivi appaiono frutto di decisioni estemporanee.
- Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 c.p.p., può svolgere una valutazione autonoma, ma non può prescindere da una precedente decisione favorevole sulla continuazione relativa a fatti inseriti nello stesso contesto temporale e spaziale, salvo dar conto in modo specifico delle ragioni del discostamento.
- Quando l'istanza riguarda reati della stessa natura, commessi a brevissima distanza temporale e in modalità analoghe, il diniego della continuazione esige una motivazione rafforzata che spieghi perché il singolo episodio non sia riconducibile al medesimo programma criminoso.
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