Sentenza del 23/12/2016 n. 7361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Costi di reporting - Principio di inerenza - Latenza probabile - Onere prova - In capo al contribuente - Spesa contabilizzata - Sufficienza - Deducibilità spese - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, di costi sostenuti per attività di reporting economico-finanziario e di affiancamento del personale. L'Amministrazione ne aveva contestato l'inerenza, anche perché le fatture riportavano una descrizione generica e non sufficientemente precisa. Il contribuente sosteneva che la contabilizzazione delle spese fosse sufficiente a dimostrarne la deducibilità e che i costi fossero collegati all'attività d'impresa.
La decisione
La deducibilità delle spese è stata esclusa. L'onere di provare l'inerenza gravava sul contribuente e la sola contabilizzazione non era sufficiente: occorreva una documentazione di supporto idonea a dimostrare, oltre all'importo, la ragione della spesa e la sua coerenza economica con l'attività esercitata. Il principio di inerenza non richiede tuttavia una connessione stretta e immediata tra costi e singoli ricavi; è sufficiente una contrapposizione economica teorica, valutata anche in relazione alla struttura organizzativa del contribuente. Nel caso concreto, la documentazione è stata ritenuta insufficiente.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini IRES
Il principio dell'inerenza postula la riferibilità dei costi ai ricavi ma non richiede che i primi siano strettamente connessi, quale "partita negativa della produzione", essendo sufficiente una semplice "contrapposizione economica teorica" (cd. latenza probabile).
Un costo può essere inerente anche se non è direttamente collegato a uno specifico ricavo, purché sia ragionevolmente riferibile all'attività d'impresa e coerente con la sua organizzazione.
Onere della prova dell'inerenza
L'onere di provare l'inerenza dei costi spetta al contribuente.
Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità, il contribuente deve dimostrare concretamente la natura, la finalità e la coerenza economica della spesa.
Documentazione della spesa
Non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa.
La registrazione contabile e la fattura, soprattutto se generica, non bastano da sole; sono necessari elementi ulteriori come contratti, relazioni, report, deliverable, ordini, corrispondenza o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettività e l'utilità imprenditoriale della prestazione.
Massime di principio
- Per dedurre costi di consulenza, reporting o affiancamento del personale, il contribuente deve conservare documentazione concreta che descriva le attività svolte, il periodo, i destinatari, i risultati e il collegamento con l'organizzazione aziendale.
- Una fattura con descrizione generica può non essere sufficiente a provare l'inerenza, anche se la spesa è stata regolarmente contabilizzata e pagata.
- L'inerenza non richiede che il costo produca direttamente uno specifico ricavo: è sufficiente che sia astrattamente e ragionevolmente funzionale all'attività d'impresa.
- In caso di contestazione, la prova deve riguardare non solo l'esistenza e l'importo della spesa, ma anche la sua causa economica e la congruenza con l'attività esercitata.
- La valutazione dell'inerenza deve tenere conto della concreta struttura organizzativa dell'impresa e delle sue esigenze operative, ma la genericità della documentazione può determinare il disconoscimento della deduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 399 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 2261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 2262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 2266 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 9237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 dic 2016Sentenza del 23/12/2016 n. 7318 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →