Cassazione Penale, Sentenza n. 30598/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palma impugnava la condanna per tentata estorsione aggravata (in concorso con Antimo Cantone, poi deceduto) contestando: 1) l'erronea qualificazione del suo ruolo come concorrente nel reato nonostante la sua "mera presenza" e l'assenza di frasi minacciose a lui attribuite; 2) la mancata valutazione motivata delle deduzioni difensive sull'assenza di contributo attivo; 3) la mancata prova di un'intesa preventiva con il Cantone (presunta casualità della sua presenza); 4) l'erronea e illogica applicazione dell'aggravante "da più persone riunite"; 5) l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena non nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i primi tre motivi, motivando che Palma non si limitò a una condotta meramente passiva ma intervenne con frasi che rafforzavano l'azione minacciosa del Cantone (es.: "Va be', diamogli un po' di tempo per pensare"), contribuendo così moralmente al reato. Hanno altresì confermato la sussistenza dell'aggravante della minaccia commessa da più persone, poiché la minaccia fu effettivamente realizzata in contemporanea da almeno due persone presenti. Inoltre hanno ritenuto corretta la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche (prevalente elemento: capacità a delinquere) e proporzionata la pena irrogata (2 anni e 6 mesi di reclusione e €1.000 di multa). Infine il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La Corte richiama che il concorso richiede un contributo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta delittuosa; la mera presenza è insufficiente, mentre anche un apporto rafforzativo o di stimolo integra il concorso
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione al tentativo: il reato contestato è stato qualificato come tentata estorsione e giudicato alla luce delle regole sul tentativo
art. 629 c.p., secondo comma
Applicata l'aggravante prevista per la minaccia commessa da più persone riunite; la Corte specifica che occorre la simultanea presenza di almeno due persone al momento e nel luogo della minaccia
art. 628 c.p., secondo comma, n. 1 (richiamato)
Richiamato in rapporto all'art. 629 per individuare l'aggravante correlata alla modalità di esecuzione della minaccia/estorsione
art. 62-bis c.p.
Richiamato in rapporto alla quantificazione della pena e alle circostanze che influenzano la punibilità (uso nel ricorso, valutato dalla Corte)
art. 132 c.p.
Principi generali di determinazione della pena; la Corte ricorda che la scelta della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata con i criteri previsti
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri (es.: capacità a delinquere) come motivazione per il diniego delle attenuanti generiche
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte le ha esaminate e rigettate ritenendo infondate le censure
artt. 530 e 533 c.p.p.
Richiamati nel ricorso a supporto delle censure sulla motivazione e sull'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non viziata
Massime di principio
- La mera presenza di una persona durante l'azione delittuosa non esclude automaticamente il concorso: è necessario valutare se abbia fornito un contributo positivo, anche morale (es.: frasi che rafforzano la condotta altrui o creano maggiore sicurezza all'autore principale).
- Per l'aggravante "commessa da più persone riunite" è richiesta la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento della minaccia o violenza; la coincidenza temporale e spaziale è elemento decisivo.
- Le contestazioni di vizio motivazionale devono provare la manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione di merito: la Cassazione non riarbitra la valutazione della prova se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un elemento ritenuto prevalente (es.: precedenti o capacità a delinquere); non è necessario che il giudice esamini esaustivamente tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
- La determinazione della pena entro il range edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione sulla graduazione è del tutto carente o la pena appare manifestamente irragionevole.
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