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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 3158 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA - VALIDITA'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella eseguita per compiuta giacenza, sostenendo che non fosse sufficiente la prova del deposito del plico presso l’ufficio postale e che dovesse essere dimostrato anche l’invio dell’avviso di giacenza al destinatario, secondo le garanzie previste per le notificazioni ex legge n. 890/1982.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta valida ed efficace. Per la notifica della cartella effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione tramite il servizio postale ordinario si applicano le regole proprie delle raccomandate ordinarie, con perfezionamento per compiuta giacenza. Non è quindi necessaria la prova che l’avviso di giacenza sia stato effettivamente inviato al destinatario. Le disposizioni della legge n. 890/1982 riguardano invece le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario e non si applicano a questo caso.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La disciplina della notificazione mediante deposito e avviso prevista dall’art. 140 c.p.c. riguarda la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario e non si estende automaticamente alla notificazione postale diretta effettuata dall’Agente della Riscossione.

  • Legge n. 890/1982

    Le disposizioni speciali sulle notificazioni a mezzo posta eseguite dall’ufficiale giudiziario non si applicano alla notificazione della cartella effettuata dall’Agente della Riscossione mediante servizio postale ordinario.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è spedita direttamente dall’Agente della Riscossione tramite raccomandata ordinaria, la notifica può perfezionarsi per compiuta giacenza secondo le regole del servizio postale ordinario.
  • In tale situazione, non è generalmente necessaria la prova dell’invio o della ricezione di un ulteriore avviso di giacenza, purché siano documentati correttamente il deposito del plico e il decorso del periodo di giacenza.
  • Le garanzie e gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 non sono automaticamente applicabili alle notifiche postali dirette dell’Agente della Riscossione, poiché riguardano principalmente le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario.
  • La mancata effettiva conoscenza della cartella, dovuta alla mancata consegna o al mancato ritiro del plico, non comporta di per sé l’inesistenza della notifica se la procedura di compiuta giacenza è stata regolarmente eseguita.

Testo integrale

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